VENDITA “PRIMA CASA” NEI 5 ANNI DALL’ACQUISTO – CORONAVIRUS – Termine non sospeso

Con il Decreto liquidità sono stati sospesi fino al 31 dicembre 2020 tutti i termini previsti in tema di agevolazioni “prima casa. In estrema sintesi, i giorni che vanno dal 23 febbraio a fine anno, non si calcolano in relazione alle decadenze e sanzioni previste dalla Legge.

Non bisogna, invece, confondere il termine dei 5 anni previsto, ancora oggi, come termine ultimo per poter vendere, senza incorrere in decadenze e sanzioni.
Orbene, il contribuente può vendere la propria “prima casa”, trascorsi i 5 anni, senza che nel calcolo del quinquennio debbano ricomprendersi i giorni di sospensione.
Cinque anni sono, e tali rimangono.
Ha precisato infatti l’Agenzia delle Entrate (13 aprile 2020 n. 9/E), che una diversa interpretazione risulterebbe in contrasto con la logica della norma, in quanto arrecherebbe un pregiudizio al cittadino che vedrebbe allungarsi il termine, per non incorrere nella decadenza dall’agevolazione fruita.

Fabrizio SANTOSUOSSO - NOTAIO

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