PRIMA CASA E “PORZIONE DI VILLINO” – NESSUNA AGEVOLAZIONE FISCALE

La Cassazione (sentenza n. 834427 aprile 2016) ha confermato la decadenza dei benefici fiscali per l'acquisto di “una porzione di un villino familiare effettuato da due contribuenti, che ricorrevano avverso l'avviso di liquidazione con il quale l’Agenzia delle Entrate revocava il beneficio cosiddetto “prima casa” previsto dalla Legge.

L'Agenzia delle Entrate, dopo la registrazione dell'atto effettuata a cura del Notaio, ha considerato l'abitazione acquistata come di “lusso”, solo perché  ricompresa in una “zona” destinata alla costruzione di “ville”.

In primo e secondo grado i contribuenti vedevano accolte le loro ragioni.

Precisava, infatti. la Commissione Regionale Tributaria che  «la definizione di destinazione della lottizzazione(…….) intesa come realizzazione di ville, non corrispondeva assolutamente alla destinazione urbanistica risultante dalla Convenzione della lottizzazione e dal vigente piano regolatore delComune di (……..)» e osservava che «il regolamento edilizio redatto in data antecedente alla emanazione del D.M. 2/8/69 e poi in base all'approvazione ed adozione del PRG Comunale non prevede tipologie di costruzioni a ville».

Non soddisfatta, l' Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per Cassazione. Secondo la tesi della Agenzia delle Entrate, la perdita dell'agevolazione conseguiva alla semplice inserzione dell'abitazione in “zona” destinata a “ville”.
La Corte di Cassazione ha accolto il motivo del Fisco, evidenziando in motivazione che la valutazione sulle caratteristiche “intrinseche” che le abitazioni debbono avere per essere considerate “ville” è contraria a legge, atteso che la perdita del beneficio in parola consegue , invece, alla semplice inserzione dell'abitazione in una “zona”.

Studi notarili Santosuosso - divisione privati e famiglie 

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