“TRUST” AUTODICHIARATO: IMPOSTA DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE.

Il Caso.

Ci si è chiesti quale sia l'Imposta di Registro (e, nel caso ci siano immobili, Ipotecaria e Catastale,)  da applicare in caso di costituzione di Trust cd. "Autodichirati", ovvero quei Trust, non poco frequenti nella prassi, nei quali il conferente nomina se stesso quale "Trustee".

 

Il primo orientamento (condiviso da numerose Circolari dell' Agenzia delle Entrate).

In un primo momento la Cassazione ha ritenuto in concreto i Trust "Autodichiarati" inammissibili o comunque inefficaci, facendo derivare la patologia nella totale assenza di uno dei tratti caratteristici dell' istituto stesso, ovvero il trasferimento di patrimonio da un soggetto (conferente) ad un altro soggetto.

La conseguenza di tale primo orientamento, in termini di tassazione, era la seguente:

  1. a) applicazione dell' imposta sulle donazioni;
  2. b) conseguente applicazione dell'aliquota proporzionale e massima dell’8%, a prescindere dall’esistenza di un reale trasferimento di beni o diritti da un soggetto ad un altro.

Tesi, quest'ultima, da subito condivisa da numerose Circolari dell'Agenzia delle Entrate, ma fortemente criticata da notevole ed autorevole Dottrina, anche notarile.

 

L'attuale ultimo orientamento (condiviso da Dottrina e prassi notarile).

La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con la Sentenza 26 ottobre 2016, n. 21614, in sintesi:

  1. a) afferma e riconosce definitivamente la validità (ed efficacia) del Trust cd. "autodichiarato";
  2. b) sostiene, coerentemente, l'inquadrabilità della fattispecie nell'ambito delle cd. "donazioni indirette" (negozio mezzo è l'atto segregativo di Trust, negozio fine è il trasferimento ai "Beneficiary");
  3. c) afferma, sotto l'aspetto impositivo, che il vincolo di Trust sui beni (anche immobili) faccia scattare esclusivamente l’Imposta di Registro, Ipotecaria e Catastale, in misura fissa e non proporzionale (confermando l'effetto segregativo non traslativo dell'atto);
  4. d) aggiunge che solo in un secondo momento, ovvero solo nel momento dell'eventuale  trasferimento a favore dei beneficiari, lo stesso trasferimento verrà tassato secondo le relative aliquote proporzionali.

 

La prassi e l'utilizzo del Trust cd. "autodichiarato".

L'orinetamento espresso dalla Cassazione, condiviso da autorevole Dottrina (oltre che dalla prassi notarile) e la concreta utilità ed utilizzabilità dell'Istituto in esame, non deve tuttavia far venire certamente meno l'abituale prudenza nella costituzione di un Trust cd. "Autodichiarato".

Prudenza che deve necessariamente considerare elementi essenziali e fondamentali per la validità (efficacia e, da ultimo utilità) del Trust stesso, quali:

- assoluta meritevolezza di tutela;

- effettiva spoliazione dei poteri del "Settlor" ovvero sue eventuali riserve di diritti e/o facoltà;

- scopo effettivo del Trust;

- esistenza di eventuali situazioni debitorie pregresse;

- inesistenza di un abuso del diritto;

- inesistenza di ipotesi di sottrazioni fraudolente, realizzabili anche in concorso con i Professionisti coinvolti.

Chiedi maggiori informazioni al Tuo Notaio.

 

Fabrizio Santosuosso

Studi Notarili Fabrizio Santosuosso - Divisione Imprese

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