| S N S / LA BOUTIQVE NOTARILE |
Ancora sul Trust autodichiarato e imposte indirette
La Cassazione torna sul tema della fiscalità dei trust, con un Ordinanza che consolida un orientamento fondamentale per i Professionisti del Trust.
La mera costituzione di un vincolo di destinazione non integra di per sé un autonomo presupposto impositivo, né ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, né ai fini delle imposte proporzionali di registro e ipocatastali, qualora nel Trust vi siano beni immobili.
Per l’applicazione delle imposte proporzionali è indispensabile un trasferimento effettivo di ricchezza, caratterizzato da:
• attribuzione patrimoniale stabile;
• arricchimento del beneficiario;
• natura non meramente strumentale dell’atto.
In assenza di tali elementi, l’imposizione proporzionale non è giuridicamente sostenibile.
In altri termini, viene ribadito che:
• né l’atto istitutivo del trust;
• né l’atto di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee
realizzano, di regola, un trasferimento immediatamente imponibile.
Si tratta di atti strumentali e funzionali alla segregazione patrimoniale e all’attuazione del programma di destinazione.
Sempre che questo sia ben strutturato dal Professionista in ogni singola pattuizione ed in assenza, sostanziale, di qualsivoglia intento simulatorio, anche indiretto.
Il presupposto impositivo rilevante può emergere solo:
• nell’eventuale atto di attribuzione finale al beneficiario;
• quando e se si realizza un arricchimento patrimoniale a titolo di liberalità.
In mancanza di un trasferimento definitivo sin dall’origine, l’atto resta soggetto alla sola imposta fissa di registro. Lo stesso dicasi per la ipotecaria e catastale, nell’ipotesi di dotazione immobiliare.
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Ancora sul Trust autodichiarato e imposte indirette
La Cassazione torna sul tema della fiscalità dei trust, con un Ordinanza che consolida un orientamento fondamentale per i Professionisti del Trust.
La mera costituzione di un vincolo di destinazione non integra di per sé un autonomo presupposto impositivo, né ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, né ai fini delle imposte proporzionali di registro e ipocatastali, qualora nel Trust vi siano beni immobili.
Per l’applicazione delle imposte proporzionali è indispensabile un trasferimento effettivo di ricchezza, caratterizzato da:
• attribuzione patrimoniale stabile;
• arricchimento del beneficiario;
• natura non meramente strumentale dell’atto.
In assenza di tali elementi, l’imposizione proporzionale non è giuridicamente sostenibile.
In altri termini, viene ribadito che:
• né l’atto istitutivo del trust;
• né l’atto di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee
realizzano, di regola, un trasferimento immediatamente imponibile.
Si tratta di atti strumentali e funzionali alla segregazione patrimoniale e all’attuazione del programma di destinazione.
Sempre che questo sia ben strutturato dal Professionista in ogni singola pattuizione ed in assenza, sostanziale, di qualsivoglia intento simulatorio, anche indiretto.
Il presupposto impositivo rilevante può emergere solo:
• nell’eventuale atto di attribuzione finale al beneficiario;
• quando e se si realizza un arricchimento patrimoniale a titolo di liberalità.
In mancanza di un trasferimento definitivo sin dall’origine, l’atto resta soggetto alla sola imposta fissa di registro. Lo stesso dicasi per la ipotecaria e catastale, nell’ipotesi di dotazione immobiliare.