La fusione nelle società di persone: tempi e modalità attuative della relativa decisione

E' stato pubblicato sul "Sole 24ORE" un interessante articolo relativo alle modalità ed alle tempistiche dell'assunzione della delibera di fusione in una società di persone.
In particolare, nei tipi societari citati, la decisione di fondersi può essere può essere presa dalla maggioranza dei soci secondo la parte attribuita negli utili a ciascuno.
Si ritiene ormai pacificamente che la maggioranza consenziente possa formarsi anche in via extrassembleare e quindi i soci possono, in tempi e luoghi diversi esprimere le proprie volontà.

Insomma, la decisione si forma validamente quando si coagula intorno ad un oggetto la maggioranza necessaria dei soci, senza necessità di adunanza contestuale.
Per le tempistiche dell'operazione ricordiamo le previsioni dell'articolo 2502-bis nella parte in cui si precisa che " La decisione di fusione delle società previste nei capi II, III e IV deve essere depositata per l'iscrizione al Registro delle Imprese"; il deposito va effettuato "a norma dell'art. 2436 c.c. se la società risultante dalla fusione o quella incorporante è regolata dai capi V, VI e VII".

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