EDIFICARE SUL TERRENO ENTRO UN ANNO DALLA RIVENDITA: “PRIMA CASA” CONFERMATA

La Risoluzione della Agenzia delle Entrate n. 13/E del 26 gennaio 2017 conferma definitivamente una ipotesi, fino ad oggi dubbia ed oggetto anche di controversie, di agevolazione per la cd. "prima casa".

Il caso concreto.

Ci si è chiesti se decade dalla agevolazione "prima casa" il contribuente che:

1) abbia, a suo tempo, comprato un appartamento o una unità urbana, chiedendo le agevolazioni "prima casa";

2) abbia proceduto a vendere o donare, prima dei cinque anni, la stessa unità immobiliare acquistata;

3) provveda, quindi, ad edificare una nuova unità immobiliare, entro un anno dalla vendita o dalla donazione della "prima casa", su  un terreno già di proprietà ovvero da acquistare.

I Precedenti.

Gia la Risoluzione n. 44/E del 2004 e la Circolare n. 38/E del 2005 (Agenzia Entrate) precisavano che la decadenza dal beneficio non avveniva nella ipotesi in cui il contribuente riacquistava un terreno sul quale veniva edificato, entro però il termine di un anno dalla vendita, un immobile da utilizzare solo come abitazione principale.

Anche la Cassazione Civile (n. 8847/2015, n. 24253/2015, n. 13550/2016 e 18214/2016) ha già avuto modo di precisare che unico requisito necessario per impedire la decadenza dalle agevolazioni è la realizzazione, entro un anno dalla vendita del precedente immobile, di un fabbricato utilizzabile come abitazione principale, indipendentemente dal fatto che il terreno sia già di proprietà del contribuente (al momento della vendita del "vecchio" immobile), o meno.

Le caratteristiche del nuovo immobile edificato.

La nuova unità che verrà edificata sul terreno (acquistato o da acquistare) dovrà avere, tuttavia, le seguenti tassative caratteristiche:

  1. a) dovrà essere necessariamente un fabbricato abitativo;
  2. b) non dovrà essere classificata, al termine dei lavori, con categorie catastali A1, A8 e A9.

 

Studi Notarili Santosuosso - Divisione Privati e Famiglie  

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