Noleggiare una imbarcazione o una nave da diporto, spesso del valore anche di milioni di Euro,  richiede una attenta analisi e studio del contratto di noleggio, sia sotto l’aspetto fiscale-tributario che civilistico (garanzie, modalità di esercizio del noleggio, cauzioni, inventari, regolarità del  personale di bordo ecc. ).

L’articolo 49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, introdotto dall’articolo 59-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e successivamente modificato dall’articolo 23 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, disciplina il noleggio occasionale.

In particolare, il citato articolo 49-bis, al comma 1, prevede che “Al fine di incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico, il titolare persona fisica o società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione ovvero l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto, di cui all’articolo 3, comma 1, può effettuare in forma occasionale, attività di noleggio della predetta unità.

Il comma 5 del medesimo articolo 49-bis dispone che “I proventi derivanti dall’attivita’ di noleggio di cui al comma 1, di durata complessiva non superiore a quarantadue giorni, sono assoggettati, a richiesta del percipiente, a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20 per cento, con esclusione della detraibilita’ o deducibilita’ dei costi e delle spese sostenute relative all’attivita’ di noleggio.

Sia per gli interessi del proprietario concedente che  per l’utilizzatore e’ sempre consigliabile richiedere un parere ad un professionista altamente qualificato  in materia di contratti,  preferibilmente che sia soggetto terzo e del tutto autonomo rispetto alle parti contrattuali stesse.

Anche la garanzia,  sia il pagamento del noleggio che del deposito cauzionale, può essere perfettamente attuata attraverso il contratto di “Escrow notarile” dove il notaio diviene responsabile delle somme scambiate tra le parti.

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