TRUST E IMMOBILI: TASSA FISSA

La Commissione Tributaria Provinciale di Lodi (Sentenza n.100 - 01 - 13 del 25/07/13) ha stabilito che l'atto di conferimento di beni immobili in un trust auto-dichiarato, non ha effetti traslativi.

Là dove, infatti, il "Disponente" ed il "Trustee" coincidono, non scatta il presupposto per la applicazione della imposta ipotecaria e della imposta catastale in misura proporzionale.

Conseguentemente, le stesse imposte sono dovute in misura fissa (Euro 168 per due), proprio analogamente alle ipotesi di atti che non comportano trasferimento immobiliare ovvero costituzione di vincoli di destinazione che non hanno effetti traslativi.

La Commissione, inoltre, ha richiamato espressamente la Circolare della Agenzia delle Entrate n. 3/E del 22/01/2008 che prevede che la trascrizione di cui all’art. 2645-ter C.C. (trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni o ad altri enti o persone fisiche), riguardante anche i conferimenti in trust, può essere richiesta anche nelle ipotesi di costituzione di vincoli che non abbiano effetti traslativi e, in tal caso, sono dovute le imposte ipo-catastali in misura fissa.

 

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano (Sentenza 240 - 8 -13 del 25/06/2013) ha dichiarato illegittima la richiesta  dell’Agenzia delle Entrate relativamente al pagamento dell’imposta di donazione, ipotecaria e catastale per un Trust di garanzia.

Accolto, quindi, il ricorso del Notaio rogante.

Secondo la Commissione, infatti, mentre il legislatore ha previsto l’assoggettabilità degli atti istitutivi di trust alle imposte dirette con la Legge Finanziaria 2007, non ha altresì inteso richiamarli in sede di applicazione delle imposte di registro e donazione.

Le Circolari Ministeriali (richiamate dall’Amministrazione finanziaria a fondamento delle proprie pretese) sottolinea la Commissione “hanno il solo ed unico scopo di orientare gli Uffici accertatori ma non sono, in nessun caso, opponibili ai cittadini contribuenti perchè non hanno forza di legge e quindi non possono incidere sul rapporto giuridico tributario disciplinato dalla norma di legge”. Principio, questo, già espresso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella Sentenza n. 23031/2007.

 

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