| S N S / LA BOUTIQVE NOTARILE |
Lo statuto (norme di funzionamento) di S.r.l. merita un check-up?
Molte società a responsabilità limitata operano ancora oggi sulla base di statuti predisposti dieci, quindici o vent’anni fa.
Statuti perfettamente validi.
Ma essere validi non significa necessariamente essere ancora adeguati all’impresa che nel frattempo è cambiata.
È questo, a mio avviso, il punto più interessante della recente riflessione dottrinaria sull’adeguamento degli statuti societari.
La S.r.l. è probabilmente il tipo societario nel quale l’autonomia statutaria può esprimersi con maggiore efficacia. Proprio per questo, utilizzare per anni uno statuto standard significa spesso rinunciare a una parte importante della flessibilità che il modello offre.
Pensiamo a una società costituita quando i soci erano due, entrambi operativi e perfettamente allineati.
Dieci anni dopo potrebbero esserci figli entrati nella compagine sociale, soci non più operativi, amministratori con ruoli differenti, investitori, partecipazioni cedute o donate, esigenze di passaggio generazionale.
Eppure lo statuto può essere rimasto quello originario.
Il problema, quindi, non è soltanto chiedersi se lo statuto sia conforme alla disciplina vigente.
La domanda più utile è un’altra:
se oggi dovessimo costituire questa stessa società, con questi soci e con questa organizzazione, scriveremmo ancora lo stesso statuto?
Spesso la risposta è no.
Un check-up statutario dovrebbe allora verificare almeno alcuni punti essenziali.
Governance.
Le regole di amministrazione corrispondono ancora alla distribuzione effettiva dei poteri nell’impresa?
Stallo decisionale.
Se due soci o due gruppi contrapposti non trovano un accordo, lo statuto offre una soluzione oppure la società rischia la paralisi?
Ingresso e uscita dei soci.
Prelazione, gradimento e recesso sono ancora coerenti con l’attuale struttura della compagine sociale?
Successione.
Che cosa accadrebbe domani se venisse a mancare uno dei soci principali? Gli eredi entrerebbero automaticamente in società? È davvero ciò che gli altri soci desiderano?
Diritti dei singoli soci.
Esistono esigenze che giustificherebbero diritti particolari nella nomina degli amministratori, nella distribuzione degli utili o nelle decisioni strategiche?
Controllo.
Le clausole relative all’organo di controllo e alla revisione sono ancora costruite correttamente rispetto all’attuale organizzazione della società?
Passaggio generazionale (un figlio si, l’altro meno o niente).
Lo statuto accompagna il trasferimento dell’impresa oppure diventerà esso stesso un problema quando quel momento arriverà?
C’è poi un secondo profilo, più propriamente giuridico.
Le modificazioni legislative che si succedono nel tempo possono lasciare negli statuti vecchi richiami, formulazioni o meccanismi costruiti su discipline precedenti.
Ma anche qui occorre evitare automatismi.
Una norma statutaria risalente non è, per ciò solo, una norma da cancellare.
Occorre distinguere fra clausole ancora perfettamente operative, clausole che possono essere interpretate alla luce del sistema vigente e clausole che richiedono invece un intervento.
È una distinzione importante perché evita l’errore opposto: modificare uno statuto soltanto perché è “vecchio”.
Da qui, a mio avviso, può nascere una collaborazione particolarmente utile tra Professionisti e Notaio.
Il Commercialista conosce la vita quotidiana dell’impresa, gli equilibri economici tra i soci, le trasformazioni della governance e spesso intercetta per primo l’avvicinarsi di un passaggio generazionale o di un conflitto.
Il Notaio può tradurre quelle esigenze nell’architettura giuridica dello statuto.
Non si tratta quindi di proporre alle imprese una generica “revisione dello statuto”.
Si tratta di fare qualcosa di più concreto:
verificare se le regole scritte della società corrispondano ancora alle effettive esigenze societarie.
Lo statuto, soprattutto nella S.r.l., non dovrebbe essere considerato un documento da conservare al chiuso, fino alla successiva modifica del capitale.
Dovrebbe essere considerato per quello che realmente è:
uno degli strumenti di governo dell’impresa.
Riflessione sviluppata anche alla luce dei più recenti approfondimenti dell’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale del Notariato in materia di interpretazione e adeguamento degli statuti societari, al quale si fa espresso rinvio.
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Lo statuto (norme di funzionamento) di S.r.l. merita un check-up?
Molte società a responsabilità limitata operano ancora oggi sulla base di statuti predisposti dieci, quindici o vent’anni fa.
Statuti perfettamente validi.
Ma essere validi non significa necessariamente essere ancora adeguati all’impresa che nel frattempo è cambiata.
È questo, a mio avviso, il punto più interessante della recente riflessione dottrinaria sull’adeguamento degli statuti societari.
La S.r.l. è probabilmente il tipo societario nel quale l’autonomia statutaria può esprimersi con maggiore efficacia. Proprio per questo, utilizzare per anni uno statuto standard significa spesso rinunciare a una parte importante della flessibilità che il modello offre.
Pensiamo a una società costituita quando i soci erano due, entrambi operativi e perfettamente allineati.
Dieci anni dopo potrebbero esserci figli entrati nella compagine sociale, soci non più operativi, amministratori con ruoli differenti, investitori, partecipazioni cedute o donate, esigenze di passaggio generazionale.
Eppure lo statuto può essere rimasto quello originario.
Il problema, quindi, non è soltanto chiedersi se lo statuto sia conforme alla disciplina vigente.
La domanda più utile è un’altra:
se oggi dovessimo costituire questa stessa società, con questi soci e con questa organizzazione, scriveremmo ancora lo stesso statuto?
Spesso la risposta è no.
Un check-up statutario dovrebbe allora verificare almeno alcuni punti essenziali.
Governance.
Le regole di amministrazione corrispondono ancora alla distribuzione effettiva dei poteri nell’impresa?
Stallo decisionale.
Se due soci o due gruppi contrapposti non trovano un accordo, lo statuto offre una soluzione oppure la società rischia la paralisi?
Ingresso e uscita dei soci.
Prelazione, gradimento e recesso sono ancora coerenti con l’attuale struttura della compagine sociale?
Successione.
Che cosa accadrebbe domani se venisse a mancare uno dei soci principali? Gli eredi entrerebbero automaticamente in società? È davvero ciò che gli altri soci desiderano?
Diritti dei singoli soci.
Esistono esigenze che giustificherebbero diritti particolari nella nomina degli amministratori, nella distribuzione degli utili o nelle decisioni strategiche?
Controllo.
Le clausole relative all’organo di controllo e alla revisione sono ancora costruite correttamente rispetto all’attuale organizzazione della società?
Passaggio generazionale (un figlio si, l’altro meno o niente).
Lo statuto accompagna il trasferimento dell’impresa oppure diventerà esso stesso un problema quando quel momento arriverà?
C’è poi un secondo profilo, più propriamente giuridico.
Le modificazioni legislative che si succedono nel tempo possono lasciare negli statuti vecchi richiami, formulazioni o meccanismi costruiti su discipline precedenti.
Ma anche qui occorre evitare automatismi.
Una norma statutaria risalente non è, per ciò solo, una norma da cancellare.
Occorre distinguere fra clausole ancora perfettamente operative, clausole che possono essere interpretate alla luce del sistema vigente e clausole che richiedono invece un intervento.
È una distinzione importante perché evita l’errore opposto: modificare uno statuto soltanto perché è “vecchio”.
Da qui, a mio avviso, può nascere una collaborazione particolarmente utile tra Professionisti e Notaio.
Il Commercialista conosce la vita quotidiana dell’impresa, gli equilibri economici tra i soci, le trasformazioni della governance e spesso intercetta per primo l’avvicinarsi di un passaggio generazionale o di un conflitto.
Il Notaio può tradurre quelle esigenze nell’architettura giuridica dello statuto.
Non si tratta quindi di proporre alle imprese una generica “revisione dello statuto”.
Si tratta di fare qualcosa di più concreto:
verificare se le regole scritte della società corrispondano ancora alle effettive esigenze societarie.
Lo statuto, soprattutto nella S.r.l., non dovrebbe essere considerato un documento da conservare al chiuso, fino alla successiva modifica del capitale.
Dovrebbe essere considerato per quello che realmente è:
uno degli strumenti di governo dell’impresa.
Riflessione sviluppata anche alla luce dei più recenti approfondimenti dell’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale del Notariato in materia di interpretazione e adeguamento degli statuti societari, al quale si fa espresso rinvio.