LA LEGGE DI STABILITA’: APPROVATO DAL SENATO IL MAXIEMENDAMENTO GOVERNATIVO

I giorni scorsi il Senato ha approvato un emedamento alla legge di stabilità per il 2014 con importanti novità.
ll comma 35 dell’unico articolo prevede che in caso di compravendita di immobile il venditore non percepirà più il prezzo pattuito il giorno del rogito poiché la cifrà verrà deposiata su un conto dedicato del notaio che provvederà a versarla solo dopo aver espletato le formalità di pubblicità immobiliare (trascrizione).

Altre norme possono essere segnalate, come ad esempio i commi 108 e 109 in tema di imposta di registro applicabile alle cessioni di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali; Il comma 366 abroga il comma 32 dell’art. 14 del d.l. 78/2010.

Si stablisce quindi il divieto per i comuni con meno di 30.000 abitanti di costituire società e consente a quelli tra 30.000 e 50.000 abitanti di partecipare ad un'unica società e che prevede, inoltre, obblighi di dismissione delle partecipazioni già detenute da tali enti.

I commi 406 e 407 che ripetono essenzialmente gli originari commi 23 e 24 dell’articolo 18 del disegno di legge di stabilità varato dal governo il 15 ottobre scorso, ormai assorbito dall’articolo unico, e riguardano il regime fiscale applicabile alla piccola proprietà contadina.

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