IVA E YACHTS. LA CASSAZIONE CONFERMA: NESSUNA IVA ALL’IMPORTAZIONE SE LA BARCA E’ IN ACQUE STRANIERE

Se un soggetto italiano acquista un’imbarcazione mentre la stessa si trova in acque straniere comunitarie (caso che può verificarsi anche per navi mercantili e non solo per natanti da diporto) il Fisco italiano non può chiedere l’Iva all’importazione qualora il natante non raggiunga le acque italiane.

Non sussiste infatti in questo caso il presupposto territoriale sancito all’art. 7-bis co. 1 del dPR n. 633/72 (ex art. 7 co. 2 L. cit).

Lo ha chiarito la Suprema Corte (Cassazione 8368 del 5 aprile 2013) puntualizzando anche l’irrilevanza del fatto che, successivamente alla sua rivendita ad un terzo straniero, l’imbarcazione sia giunta in Italia.

La pretesa del pagamento dell’Iva all’importazione, aggiungono i giudici di piazza Cavour, nel caso di specie poteva essere avanzata solo dal Paese membro dell’Unione Europea nelle cui acque si trovava il natante al momento della prima vendita (al soggetto italiano) non essendo stata applicata l’imposta, fino ad allora, in coincidenza con l’ingresso nel territorio comunitario.

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