Impresa agricola in crisi: le opportunità offerte dalla Legge.
Se alla impresa agricola, come appare essere l'orientamento dei primi Tribunali chiamati a pronunciarsi sul punto (Tribunale di Mantova, 27/9/2012) non sembra applicabile la disciplina prevista per il cd. "concordato preventivo in bianco", certamente possibile appare la domanda di cd. "preaccordo di ristrutturazione".
Disciplinata e prevista dall' art. 182 bis L.f.e dal novellato art. 161 L.f., la domanda, una volta depositata al Registro Imprese, consente all'impresa agricola il beneficio del divieto per i suoi creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari.
Le norme consentono di ottenere l' analogo risultato inibitorio del concordato cd. "in bianco", allegando alla domanda di accordo presentata dall'imprenditore agricolo (cd. "preaccordo di ristrutturazione")una documentazione effettivamente minima e meno complessa nella immediata predisposizione.