ERARIO, IPOTECHE, SOCIETA’ IN CONCORDATO

Nessuna differenza tra i creditori di una società che ha presentato una domanda di concordato preventivo, secondo le nuove regole.

Nemmeno se il creditore e' la Agenzia delle Entrate, che chiede una iscrizione ipotecaria per il proprio credito, ormai accertato.

Non sorprendente ma in linea con le nuove norme, la Sentenza del 7 gennaio 2013 della Commissione Tributaria di La Spezia.

In sintesi le azioni esecutive e cautelari non possono essere iniziate e, se sono state iniziate, non possono essere proseguite.

Tra queste si deve ricomprendere anche la procedura prevista dall'articolo 22 del Dlgs 472/1997 e all'Erario va riservato lo stesso trattamento previsto per tutti gli altri creditori procedenti.

 

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