CONCORDATO “CON RISERVA” O “IN BIANCO”: PRIME ISTRUZIONI DEI TRIBUNALI

Concordato "con riserva" o "in bianco": prime istruzioni dei Tribunali.

  Studi Notarili Santosuosso - News 

 

 

"Tribunale di Monza

III SEZ.CIVILE

- FALLIMENTI-

ORIENTAMENTI DEL PLENUM

 

Oggetto: Decreto Sviluppo (D.L. n. 83/2012 convertito in legge n. 134/2012).

Domanda di concordato con riserva di produzione della proposta, del piano, della documentazione.

 

Il Presidente della Sezione ha dato istruzioni alla cancelleria poiché nella comunicazione inviata alla CCIAA - Registro delle imprese si specifichi che il concordato è stato richiesto con la riserva di produzione della proposta e/o del piano e/o della documentazione che verranno depositati nel termine assegnato dal Tribunale.

 

Non si reputa necessaria l'assistenza di un legale.

 

Le condizioni di ammissibilità della domanda di concordato con riserva ex 161 co. 6 l.f. sono:

1. una esplicita richiesta di concordato con riserva di produrre successivamente proposta o piano o documentazione o tutti insieme ai sensi dell' art. 161 sesto comma.

 

2. La produzione dei bilanci degli ultimi tre esercizi depositati (se vi è obbligo di deposito) o Situazione Patrimoniale e Conto Economico comunque in modo comprensibile se noti vi è obbligo di deposito, ed accompagnati dalle dichiarazioni fiscali IVA e dei redditi, per accertare i requisiti di fallibilità.

 

3. La produzione del camerale aggiornato, per acquisire contezza dell’esistenza e persistenza dei requisiti di fallibilità.

 

4. Nel ricorso deve essere espressamente dichiarato di non avere depositato, nel biennio precedente, analoga domanda, ai sensi del predetto 6° comma, cui non sia seguita l’ammissione del concordato o l'omologa di un 182 bis l.f..

Non occorre necessariamente alcuna specificazione sul tipo di concordato proponendo, anche se è gradita, poiché la legge stabilisce che vi può essere riserva di presentazione della proposta e del piano, quindi non va fatta alcuna disclosure obbligatoria.

 

Condizioni di legittimità della medesima domanda:

 

1. Va provato l’iter di formazione della volontà del soggetto collettivo, ovvero la legittimazione del richiedente.

 

2. Ovviamente andrà dimostrata la competenza del Tribunale se differisce da quello della sede legale attuale, per il meccanismo dell' art. 9 l.f., essendovi stato un trasferimento di sede infrannuale o uno scostamento tra sede effettiva e legale.

 

Il Presidente ha richiesto alla Cancelleria di annotare immediatamente sulla copertina del fascicolo del concordato, dopo avergli dato il numero di ruolo (numero che resta inalterato anche dopo il deposito della documentazione), la natura di concordato con riserva di successivo deposito e la eventuale pendenza pregressa di domande di fallimento.

 

Sulla medesima copertina va annotata anche la scadenza del termine come data, per facilitare il controllo dell' esito della concessione stessa.

 

In questa fase si procede alla determinazione (secondo i criteri tabellari) del giudice relatore che seguirà gli obblighi informativi, a livello istruttorio, e istruirà per il collegio le decisioni da assumere sulle richieste avanzate dai debitori proponendi il concordato.

Ove alla domanda seguisse il deposito riservato, il medesimo resterà al giudice delegato al concordato.

La Cancelleria provvederà ad annotare sulle prefallimentari pendenti, l' intervenuto deposito della domanda e la concessione del termine.

Il giudice sottoscrive il provvedimento di riunione dei due procedimenti.

Se la presentazione della istanza di fallimento è successiva al deposito della domanda di concordato con riserva, si provvederà alla riunione dei due procedimenti immediatamente, omettendo di fissare l’udienza ex art. 15 l.f. sino all’esito del deposito.

In mancanza di richieste specifiche di maggior termine, o quando la richiesta di maggior termine è immotivata o non documentata il Tribunale ha deciso di assegnare sempre il termine minimo di gg. 60 giorni che decorre dal deposito dal decreto del Tribunale.

- Il termine può essere concesso sempre e solo con provvedimento del collegio.

- L’istanza di proroga può essere rigettata dal Collegio senza preventiva convocazione della parte, se immotivata, o in palese violazione degli interessi dei creditori.

 

La domanda di concordato con riserva va comunicata al PM insieme al provvedimento di concessione del termine del Tribunale, stante la inibizione dei diritti di tutela delle pretese economiche dei creditori si reputa, infatti, che vi sia un interesse pubblico coinvolto che non può che essere tutelato, anche in questa fase, dal PM..

Allo stesso vengono comunicate anche le proroghe e le relazioni informative periodiche, affinché, se lo ritiene, richieda indagini sulle condotte o richieda il fallimento.

 

Se la documentazione non viene presentata allo scadere del termine, il Tribunale deve assumere un provvedimento formale, per procedere a far cessare la pendenza; data la evidente incompletezza della domanda è un provvedimento ai sensi del 162 l.f.

Il PM potrà chiedere il fallimento."

 

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