ATTO DI TRUST – UN ATTO DI TUTELA E SEGREGAZIONE DEL PATRIMONIO NON È UNA DONAZIONE

L'atto di costituzione di un trust di scopo sconta l'imposta di registro in misura fissa e non già quella proporzionale sulle donazioni dell’8%.

Importante decisione della Commissione Tributaria della Lombardia contenuta nel Provvedimento 168/6/12.

La vicenda trae origine da ben cinque avvisi di liquidazione emessi ai fini dell’imposta sulle donazioni.

L’agenzia delle Entrate ha contestato l’illegittimità dell'applicazione dell'imposta di registro fissa all’atto notarile della costituzione ritenendo il trust un atto di per se' riconducibile ai vincoli di destinazione (all'articolo 2, comma 47, del DI262/2006) da tassare in misura dell’8 per cento.

A fronte dei ricorsi dei contribuenti, riuniti in giudizio, i Giudici di primo grado hanno annullato gli avvisi.

In estrema sintesi i motivi:

A

Al momento della segregazione del bene in un trust di scopo non esiste ancora il soggetto passivo dell'imposta, né tantomeno si è costituito il vincolo di destinazione;

 

B

Il trattamento del trust di scopo voluto dall'ufficio - sottolinea la sentenza - appare non giustificato per mancanza di manifestazione di capacità contributiva;

 

C

Appare più conforme alla normativa vigente e segnatamente all’articolo 60 del Dlgs 346/90 che rinvia all’articolo 19 del Dpr 131/1986 l’imposta di registro in misura fissa posto che non si verifica un accrescimento patrimoniale in capo al trustee.

Brescia 30 Gennaio 2013

 

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