Trust: non è un soggetto ma un “rapporto”.Però corretta la trascrizione diretta “A favore” dello stesso

Il trasferimento di un immobile a un trust deve essere trascritto nei registri immobiliari a favore del trust (ente non fisico) e non del trustee (che può essere sia persona fisica che non).
Senza necessità, quindi, di una “doppia trascrizione”: una dal disponente al trustee, per dare atto del trasferimento di proprietà dei beni in trust, e l’altra dal trustee al trust, per dare evidenza alla segregazione dei beni in trust, rispetto al restante patrimonio del trustee.
Così' ha stabilito il Tribunale di Torino, con Decreto del 18 marzo 2014.

La contestazione trae origine da una trascrizione nei registri immobiliari effettuata “con riserva” (cioe' in presenza di “gravi e fondati dubbi” del conservatore sulla trascrivibilità dell' atto), a fronte della precisa e tassativa richiesta del soggetto che procedeva per la trascrizione.
La decisione di Torino è in linea con un altra del 2011 dello stesso Tribunale.

Tuttavia, in netto contrasto con quanto decretato da altro Tribunale (Reggio Emilia 25 marzo 2013) che nel corso procedura esecutiva ha concluso in senso diametralmente opposto.
Svariati e differenti gli effetti e le conseguenze pratiche nel caso di accoglimento della prima o della seconda pronuncia giurisprudenziale.

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