“Prima casa”: l’acquisto di un “ulteriore immobile” nel medesimo fabbricato e “demolizione”

Ci si chiede se un soggetto già proprietario di una abitazione acquistata con le agevolazioni “prima casa“ (ed anche eventualmente di un garage), possa acquistare un secondo immobile, poi da demolire, allo scopo di realizzare un’unica abitazione, usufruendo delle medesime agevolazioni (imposta di registro del 2 anziché 9%).

Ricordiamo, a tale fine, che il Fisco consente di godere delle agevolazioni "prima casa" per l'acquisto di una nuova unità immobiliare da accorpare ad altra abitazione, a condizione che l'abitazione conservi, anche dopo la riunione degli immobili, le caratteristiche "non di lusso" (caratteristiche che successivamente alle norme del 2011 sono state sostituite dalla categoria catastale in cui è classificata la casa di abitazione, anche risultante dalla riunione, che deve essere diversa dalle categorie A/1, A/8 e A/9).
Tale orientamento è consolidato.

Tuttavia, precisa l’Agenzia dell’Entrate (Interpello 113 del 21 aprile 2020) che presupposto della agevolazione in parola e “l’ampliamento” e non la “demolizione”.

In altri termini, per la Agenzia di riscossione, la demolizione dell'intero fabbricato e la successiva ricostruzione non costituisce, neanche da un punto di vista catastale, una fusione.

Tale operazione, quindi, non può essere assimilata ad un ampliamento della preesistente "prima casa" di abitazione o ad un accorpamento della preesistente " prima casa" di abitazione con altra unità immobiliare, in modo da creare un'unica unità abitativa.

Fabrizio SANTOSUOSSO - NOTAIO

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