AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA” – CORONAVIRUS – Termini sospesi – Il calcolo riparte al 1’ gennaio 2021

Con il Decreto liquidità viene sospeso, ma solo fino al 31 dicembre 2020:

  • il termine dei 18 mesi dall'acquisto della prima casa, entro il quale si è obbligati a trasferire la residenza (non necessariamente l’indirizzo) nel Comune in cui è ubicata l'abitazione;
  • il termine di 1 anno entro il quale chi ha venduto la “vecchia” casa acquistata con le agevolazioni “prima casa”, deve procedere all'acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale. Acquisto necessario per non decadere dal beneficio originariamente richiesto, in caso di vendita avvenuta entro 5 anni dall'acquisto;
  • il termine di un anno entro il quale chi ha già comprato un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale , deve vendere il “vecchio” ancora di sua proprietà;
  • il termine per il riacquisto della “prima casa” previsto ai fini della fruizione del credito d'imposta. È quindi sospeso il termine di un anno per godere dello sconto sull’ imposta di registro già pagata la prima volta.

Fabrizio SANTOSUOSSO - NOTAIO

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