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| S N S / LA BOUTIQVE NOTARILE |

 

Agevolazione “prima casa” e prepossidenza: ulteriore conferma della linea restrittiva

Con la sentenza 3 settembre 2025, n. 24477, la Cassazione ribadisce un orientamento di particolare rilievo operativo in materia di agevolazioni “prima casa”.

 

La Corte afferma che la comproprietà pro-quota di un’abitazione idonea sita nello stesso Comune, detenuta con il coniuge in comunione ordinaria, è circostanza ostativa al riconoscimento dell’agevolazione.

 

Viene espressamente escluso che tale preclusione operi solo nell’ipotesi di comunione legale.

 

Il principio

 

La verifica richiesta dalla norma ha natura oggettiva e riguarda la titolarità giuridica, anche parziale, di altro immobile abitativo idoneo nel medesimo Comune.

 

Il regime patrimoniale tra coniugi è irrilevante.

 

Ne deriva che:

 

•  la quota di comproprietà è sufficiente a integrare la causa ostativa;
•  non assume rilievo la percentuale di possesso;
•  è sufficiente l’idoneità abitativa dell’immobile preposseduto.

 

Ricadute applicative

 

La decisione consolida una lettura sostanziale e restrittiva dell’agevolazione, imponendo una verifica rigorosa della situazione immobiliare dell’acquirente, a prescindere dalla struttura del rapporto coniugale.

 

Un arresto che riduce ulteriormente gli spazi interpretativi e rafforza l’esigenza di un’attenta istruttoria preventiva in sede di stipula.

 

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Agevolazione “prima casa” e prepossidenza: ulteriore conferma della linea restrittiva

Con la sentenza 3 settembre 2025, n. 24477, la Cassazione ribadisce un orientamento di particolare rilievo operativo in materia di agevolazioni “prima casa”.

 

La Corte afferma che la comproprietà pro-quota di un’abitazione idonea sita nello stesso Comune, detenuta con il coniuge in comunione ordinaria, è circostanza ostativa al riconoscimento dell’agevolazione.

 

Viene espressamente escluso che tale preclusione operi solo nell’ipotesi di comunione legale.

 

Il principio

 

La verifica richiesta dalla norma ha natura oggettiva e riguarda la titolarità giuridica, anche parziale, di altro immobile abitativo idoneo nel medesimo Comune.

 

Il regime patrimoniale tra coniugi è irrilevante.

 

Ne deriva che:

 

•  la quota di comproprietà è sufficiente a integrare la causa ostativa;
•  non assume rilievo la percentuale di possesso;
•  è sufficiente l’idoneità abitativa dell’immobile preposseduto.

 

Ricadute applicative

 

La decisione consolida una lettura sostanziale e restrittiva dell’agevolazione, imponendo una verifica rigorosa della situazione immobiliare dell’acquirente, a prescindere dalla struttura del rapporto coniugale.

 

Un arresto che riduce ulteriormente gli spazi interpretativi e rafforza l’esigenza di un’attenta istruttoria preventiva in sede di stipula.