| S N S / LA BOUTIQVE NOTARILE |
Agevolazione “prima casa” e prepossidenza: ulteriore conferma della linea restrittiva
Con la sentenza 3 settembre 2025, n. 24477, la Cassazione ribadisce un orientamento di particolare rilievo operativo in materia di agevolazioni “prima casa”.
La Corte afferma che la comproprietà pro-quota di un’abitazione idonea sita nello stesso Comune, detenuta con il coniuge in comunione ordinaria, è circostanza ostativa al riconoscimento dell’agevolazione.
Viene espressamente escluso che tale preclusione operi solo nell’ipotesi di comunione legale.
Il principio
La verifica richiesta dalla norma ha natura oggettiva e riguarda la titolarità giuridica, anche parziale, di altro immobile abitativo idoneo nel medesimo Comune.
Il regime patrimoniale tra coniugi è irrilevante.
Ne deriva che:
• la quota di comproprietà è sufficiente a integrare la causa ostativa;
• non assume rilievo la percentuale di possesso;
• è sufficiente l’idoneità abitativa dell’immobile preposseduto.
Ricadute applicative
La decisione consolida una lettura sostanziale e restrittiva dell’agevolazione, imponendo una verifica rigorosa della situazione immobiliare dell’acquirente, a prescindere dalla struttura del rapporto coniugale.
Un arresto che riduce ulteriormente gli spazi interpretativi e rafforza l’esigenza di un’attenta istruttoria preventiva in sede di stipula.
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Agevolazione “prima casa” e prepossidenza: ulteriore conferma della linea restrittiva
Con la sentenza 3 settembre 2025, n. 24477, la Cassazione ribadisce un orientamento di particolare rilievo operativo in materia di agevolazioni “prima casa”.
La Corte afferma che la comproprietà pro-quota di un’abitazione idonea sita nello stesso Comune, detenuta con il coniuge in comunione ordinaria, è circostanza ostativa al riconoscimento dell’agevolazione.
Viene espressamente escluso che tale preclusione operi solo nell’ipotesi di comunione legale.
Il principio
La verifica richiesta dalla norma ha natura oggettiva e riguarda la titolarità giuridica, anche parziale, di altro immobile abitativo idoneo nel medesimo Comune.
Il regime patrimoniale tra coniugi è irrilevante.
Ne deriva che:
• la quota di comproprietà è sufficiente a integrare la causa ostativa;
• non assume rilievo la percentuale di possesso;
• è sufficiente l’idoneità abitativa dell’immobile preposseduto.
Ricadute applicative
La decisione consolida una lettura sostanziale e restrittiva dell’agevolazione, imponendo una verifica rigorosa della situazione immobiliare dell’acquirente, a prescindere dalla struttura del rapporto coniugale.
Un arresto che riduce ulteriormente gli spazi interpretativi e rafforza l’esigenza di un’attenta istruttoria preventiva in sede di stipula.