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| S N S / La Boutique Notarile |

 

Fatturazione degli atti immobiliari: quando alcune “prassi commerciali” diventano scorrettezza professionale.

Nel mercato immobiliare capita che il costruttore, per agevolare la vendita, si accolli anche le spese notarili relative alla compravendita e al mutuo dell’acquirente.

 

Una prassi apparentemente neutra, ma che può generare effetti distorsivi, poco coerenti per tutti.

 

Un provvedimento Co.Re.Di. (Organo che infligge sanzioni amministrative ai Notai) ha affrontato proprio questo tema, sanzionando con tre mesi di sospensione un Notaio che aveva emesso fatture a carico della società venditrice, nonostante negli atti risultasse la ripartizione legale delle spese (“come per legge” per la vendita e “a carico del mutuatario” per il mutuo).

 

La fatturazione difforme ha determinato l’indicazione di un corrispettivo non veritiero, con la conseguente contestazione di simulazione di elementi contrattuali.

 

Il caso evidenzia quanto sia essenziale la coerenza tra contenuto dell’atto, realtà economica e documentazione fiscale: non si tratta di formalismi, ma di tutela sostanziale della verità negoziale e della funzione pubblica notarile.

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Fatturazione degli atti immobiliari: quando alcune “prassi commerciali” diventano scorrettezza professionale.

Nel mercato immobiliare capita che il costruttore, per agevolare la vendita, si accolli anche le spese notarili relative alla compravendita e al mutuo dell’acquirente.

 

Una prassi apparentemente neutra, ma che può generare effetti distorsivi, poco coerenti per tutti.

 

Un provvedimento Co.Re.Di. (Organo che infligge sanzioni amministrative ai Notai) ha affrontato proprio questo tema, sanzionando con tre mesi di sospensione un Notaio che aveva emesso fatture a carico della società venditrice, nonostante negli atti risultasse la ripartizione legale delle spese (“come per legge” per la vendita e “a carico del mutuatario” per il mutuo).

 

La fatturazione difforme ha determinato l’indicazione di un corrispettivo non veritiero, con la conseguente contestazione di simulazione di elementi contrattuali.

 

Il caso evidenzia quanto sia essenziale la coerenza tra contenuto dell’atto, realtà economica e documentazione fiscale: non si tratta di formalismi, ma di tutela sostanziale della verità negoziale e della funzione pubblica notarile.