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| S N S / LA BOUTIQVE NOTARILE |

 

L’enunciazione non si presume:
i limiti della tassazione dei rapporti giuridici richiamati negli atti notarili

La semplice menzione di un rapporto giuridico in un atto soggetto a registrazione non ne determina, di per sé, l’autonoma assoggettabilità all’imposta di registro.
 

È questo il principio riaffermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza del 4 giugno 2026, che offre l’occasione per una riflessione sulla natura e sui limiti dell’istituto dell’enunciazione disciplinato dall’art. 22 del D.P.R. 131/1986.
 

L’enunciazione quale fattispecie impositiva autonoma
 

L’enunciazione non si identifica con qualsiasi riferimento, anche indiretto, a un precedente rapporto negoziale.
 

Essa presuppone che nell’atto sottoposto a registrazione siano contenuti gli elementi necessari a individuare, con sufficiente certezza, la natura, l’oggetto e il contenuto del rapporto enunciato.
 

Occorre, in altri termini, che il negozio richiamato presenti una propria autonomia giuridica e sia identificabile sulla base delle dichiarazioni contenute nell’atto enunciante, senza necessità di ricorrere a elementi esterni.
 

La distinzione è fondamentale: il riferimento a un rapporto giuridico non equivale necessariamente all’enunciazione del relativo negozio.
 

La distinzione tra presupposto logico ed enunciazione negoziale
 

Nel caso esaminato, l’Amministrazione finanziaria aveva ritenuto autonomamente tassabile il rapporto di patrocinio professionale sottostante a un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di compensi.
 

La Corte, pur riconoscendo che il contenuto del ricorso monitorio integra quello del decreto ingiuntivo, ha escluso la tassazione del contratto di patrocinio.
 

Il rapporto professionale costituiva, infatti, il presupposto logico della pretesa creditoria, ma non risultava individuato nei suoi elementi negoziali essenziali.
 

Mancavano indicazioni sufficienti sul contenuto dell’incarico, sulle circostanze della stipulazione e sugli accordi intercorsi tra le parti.
 

Ne deriva un principio di portata generale: la conoscibilità dell’esistenza di un rapporto non coincide con la sua compiuta individuazione giuridica.
 

Il coordinamento con gli studi del Consiglio Nazionale del Notariato
 

La soluzione si inserisce coerentemente nella ricostruzione sistematica dell’istituto sviluppata dal Consiglio Nazionale del Notariato, in particolare nello Studio dedicato alla registrazione d’ufficio e all’enunciazione nell’imposta di registro.
 

L’enunciazione rappresenta una particolare fattispecie di emersione documentale di disposizioni negoziali, anche originariamente concluse verbalmente.
 

Non costituisce, tuttavia, uno strumento generalizzato per assoggettare a imposizione qualsiasi rapporto desumibile dal contenuto di un atto.
 

La sua applicazione rimane subordinata ai presupposti previsti dall’art. 22 del Testo Unico, tra i quali assumono rilievo l’identità delle parti, l’autonomia della disposizione enunciata e, nei termini stabiliti dalla norma, la permanenza dei relativi effetti.
 

Le conseguenze nell’attività notarile
 

Il principio assume particolare importanza nella redazione degli atti notarili contenenti riferimenti a precedenti rapporti contrattuali.
 

Si pensi ai finanziamenti soci, alle ricognizioni di debito, agli accordi preliminari, ai rapporti obbligatori preesistenti e alle operazioni societarie nelle quali vengono richiamate precedenti movimentazioni patrimoniali.
 

Non ogni riferimento storico o contabile determina automaticamente l’enunciazione di un negozio autonomamente tassabile.
 

Occorre verificare se la dichiarazione contenuta nell’atto sia effettivamente idonea a individuare una distinta disposizione negoziale, completa dei suoi elementi essenziali, e se ricorrano gli ulteriori presupposti richiesti dalla disciplina tributaria.
 

La mera rappresentazione di una situazione giuridica preesistente non deve essere confusa con la sua autonoma enunciazione fiscalmente rilevante.
 

Conclusione sistematica
 

L’ordinanza riafferma un principio che merita di essere valorizzato anche nella prassi notarile.
 

L’imposta di registro, quale imposta d’atto, non può trasformarsi in un’imposizione indiscriminata di rapporti giuridici soltanto presupposti, evocati o indirettamente desumibili.
 

La tassazione per enunciazione richiede una fattispecie precisamente individuata e riconducibile ai presupposti normativi.
 

L’enunciazione deve risultare dall’atto, non essere ricostruita attraverso presunzioni sull’esistenza e sul contenuto di rapporti ulteriori.
 

La distinzione tra menzione, presupposizione ed enunciazione costituisce pertanto non una questione meramente terminologica, ma un criterio essenziale per delimitare correttamente l’obbligazione tributaria.
 

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L’enunciazione non si presume:
i limiti della tassazione dei rapporti giuridici richiamati negli atti notarili

La semplice menzione di un rapporto giuridico in un atto soggetto a registrazione non ne determina, di per sé, l’autonoma assoggettabilità all’imposta di registro.
 

È questo il principio riaffermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza del 4 giugno 2026, che offre l’occasione per una riflessione sulla natura e sui limiti dell’istituto dell’enunciazione disciplinato dall’art. 22 del D.P.R. 131/1986.
 

L’enunciazione quale fattispecie impositiva autonoma
 

L’enunciazione non si identifica con qualsiasi riferimento, anche indiretto, a un precedente rapporto negoziale.
 

Essa presuppone che nell’atto sottoposto a registrazione siano contenuti gli elementi necessari a individuare, con sufficiente certezza, la natura, l’oggetto e il contenuto del rapporto enunciato.
 

Occorre, in altri termini, che il negozio richiamato presenti una propria autonomia giuridica e sia identificabile sulla base delle dichiarazioni contenute nell’atto enunciante, senza necessità di ricorrere a elementi esterni.
 

La distinzione è fondamentale: il riferimento a un rapporto giuridico non equivale necessariamente all’enunciazione del relativo negozio.
 

La distinzione tra presupposto logico ed enunciazione negoziale
 

Nel caso esaminato, l’Amministrazione finanziaria aveva ritenuto autonomamente tassabile il rapporto di patrocinio professionale sottostante a un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di compensi.
 

La Corte, pur riconoscendo che il contenuto del ricorso monitorio integra quello del decreto ingiuntivo, ha escluso la tassazione del contratto di patrocinio.
 

Il rapporto professionale costituiva, infatti, il presupposto logico della pretesa creditoria, ma non risultava individuato nei suoi elementi negoziali essenziali.
 

Mancavano indicazioni sufficienti sul contenuto dell’incarico, sulle circostanze della stipulazione e sugli accordi intercorsi tra le parti.
 

Ne deriva un principio di portata generale: la conoscibilità dell’esistenza di un rapporto non coincide con la sua compiuta individuazione giuridica.
 

Il coordinamento con gli studi del Consiglio Nazionale del Notariato
 

La soluzione si inserisce coerentemente nella ricostruzione sistematica dell’istituto sviluppata dal Consiglio Nazionale del Notariato, in particolare nello Studio dedicato alla registrazione d’ufficio e all’enunciazione nell’imposta di registro.
 

L’enunciazione rappresenta una particolare fattispecie di emersione documentale di disposizioni negoziali, anche originariamente concluse verbalmente.
 

Non costituisce, tuttavia, uno strumento generalizzato per assoggettare a imposizione qualsiasi rapporto desumibile dal contenuto di un atto.
 

La sua applicazione rimane subordinata ai presupposti previsti dall’art. 22 del Testo Unico, tra i quali assumono rilievo l’identità delle parti, l’autonomia della disposizione enunciata e, nei termini stabiliti dalla norma, la permanenza dei relativi effetti.
 

Le conseguenze nell’attività notarile
 

Il principio assume particolare importanza nella redazione degli atti notarili contenenti riferimenti a precedenti rapporti contrattuali.
 

Si pensi ai finanziamenti soci, alle ricognizioni di debito, agli accordi preliminari, ai rapporti obbligatori preesistenti e alle operazioni societarie nelle quali vengono richiamate precedenti movimentazioni patrimoniali.
 

Non ogni riferimento storico o contabile determina automaticamente l’enunciazione di un negozio autonomamente tassabile.
 

Occorre verificare se la dichiarazione contenuta nell’atto sia effettivamente idonea a individuare una distinta disposizione negoziale, completa dei suoi elementi essenziali, e se ricorrano gli ulteriori presupposti richiesti dalla disciplina tributaria.
 

La mera rappresentazione di una situazione giuridica preesistente non deve essere confusa con la sua autonoma enunciazione fiscalmente rilevante.
 

Conclusione sistematica
 

L’ordinanza riafferma un principio che merita di essere valorizzato anche nella prassi notarile.
 

L’imposta di registro, quale imposta d’atto, non può trasformarsi in un’imposizione indiscriminata di rapporti giuridici soltanto presupposti, evocati o indirettamente desumibili.
 

La tassazione per enunciazione richiede una fattispecie precisamente individuata e riconducibile ai presupposti normativi.
 

L’enunciazione deve risultare dall’atto, non essere ricostruita attraverso presunzioni sull’esistenza e sul contenuto di rapporti ulteriori.
 

La distinzione tra menzione, presupposizione ed enunciazione costituisce pertanto non una questione meramente terminologica, ma un criterio essenziale per delimitare correttamente l’obbligazione tributaria.