Skip to main content

| S N S / LA BOUTIQUE NOTARILE |

 

Conformità catastale: il controllo notarile non è un controllo tecnico.

Conformità catastale: il controllo notarile non è un controllo tecnico.

 

La recente Cassazione n. 27531/2025 ha ribadito un principio importante, spesso frainteso da Clienti e operatori del settore immobiliare: il Notaio non è tenuto a verificare tecnicamente la conformità catastale dell’immobile.

 

Il suo controllo ha natura formale e giuridica, non tecnica.

 

Cosa significa “nullità per difetto di conformità catastale”

 

La Legge prevede che gli atti di trasferimento immobiliare tra vivi, aventi ad oggetto fabbricati già esistenti, contengano:

 

  • l’identificazione catastale dell’immobile;
  • il riferimento alla planimetria depositata;
  • la dichiarazione del venditore o l’attestazione del tecnico che lo stato di fatto corrisponde ai dati catastali.

 

Se questa dichiarazione o attestazione manca del tutto, l’atto è nullo.

 

Se invece è presente, l’atto è valido, anche se la conformità reale non è perfetta — a meno che la falsità non sia evidente e macroscopica.

 

Il ruolo del Notaio

 

Il Notaio:

  • verifica la presenza formale della dichiarazione o attestazione in atto;
  • garantisce la legalità dell’atto e la completezza delle dichiarazioni;
  • non effettua controlli tecnici o misurazioni: questi spettano ad altri professionisti (geometri, architetti, ingegneri).

 

Come chiarito dagli studi del Consiglio Nazionale del Notariato e dagli articoli pubblicati su Federnotizie, il controllo notarile:

 

“non è controllo di fatto o di stato dei luoghi, ma di forma, struttura e coerenza giuridica del documento.”

 

In altri termini per chi compra o vende un immobile:

 

  • Il Notaio verifica che l’atto sia completo e valido secondo la legge;
  • Il tecnico verifica la conformità materiale tra immobile e planimetria;
  • La validità dell’atto non dipende dalla perfetta rispondenza tecnica, ma dalla presenza della dichiarazione o attestazione.

 

Il controllo notarile non si può mai sostituire al rilievo tecnico, che è sempre consigliato, soprattutto se l’immobile ha subito variazioni nel tempo.

 

| S N S / LA BOUTIQUE NOTARILE |

 

Conformità catastale: il controllo notarile non è un controllo tecnico.

Conformità catastale: il controllo notarile non è un controllo tecnico.

 

La recente Cassazione n. 27531/2025 ha ribadito un principio importante, spesso frainteso da Clienti e operatori del settore immobiliare: il Notaio non è tenuto a verificare tecnicamente la conformità catastale dell’immobile.

 

Il suo controllo ha natura formale e giuridica, non tecnica.

 

Cosa significa “nullità per difetto di conformità catastale”

 

La Legge prevede che gli atti di trasferimento immobiliare tra vivi, aventi ad oggetto fabbricati già esistenti, contengano:

 

  • l’identificazione catastale dell’immobile;
  • il riferimento alla planimetria depositata;
  • la dichiarazione del venditore o l’attestazione del tecnico che lo stato di fatto corrisponde ai dati catastali.

 

Se questa dichiarazione o attestazione manca del tutto, l’atto è nullo.

 

Se invece è presente, l’atto è valido, anche se la conformità reale non è perfetta — a meno che la falsità non sia evidente e macroscopica.

 

Il ruolo del Notaio

 

Il Notaio:

  • verifica la presenza formale della dichiarazione o attestazione in atto;
  • garantisce la legalità dell’atto e la completezza delle dichiarazioni;
  • non effettua controlli tecnici o misurazioni: questi spettano ad altri professionisti (geometri, architetti, ingegneri).

 

Come chiarito dagli studi del Consiglio Nazionale del Notariato e dagli articoli pubblicati su Federnotizie, il controllo notarile:

 

“non è controllo di fatto o di stato dei luoghi, ma di forma, struttura e coerenza giuridica del documento.”

 

In altri termini per chi compra o vende un immobile:

 

  • Il Notaio verifica che l’atto sia completo e valido secondo la legge;
  • Il tecnico verifica la conformità materiale tra immobile e planimetria;
  • La validità dell’atto non dipende dalla perfetta rispondenza tecnica, ma dalla presenza della dichiarazione o attestazione.

 

Il controllo notarile non si può mai sostituire al rilievo tecnico, che è sempre consigliato, soprattutto se l’immobile ha subito variazioni nel tempo.