| S N S / LA BOUTIQUE NOTARILE |
Conformità catastale: il controllo notarile non è un controllo tecnico.
Conformità catastale: il controllo notarile non è un controllo tecnico.
La recente Cassazione n. 27531/2025 ha ribadito un principio importante, spesso frainteso da Clienti e operatori del settore immobiliare: il Notaio non è tenuto a verificare tecnicamente la conformità catastale dell’immobile.
Il suo controllo ha natura formale e giuridica, non tecnica.
Cosa significa “nullità per difetto di conformità catastale”
La Legge prevede che gli atti di trasferimento immobiliare tra vivi, aventi ad oggetto fabbricati già esistenti, contengano:
- l’identificazione catastale dell’immobile;
- il riferimento alla planimetria depositata;
- la dichiarazione del venditore o l’attestazione del tecnico che lo stato di fatto corrisponde ai dati catastali.
Se questa dichiarazione o attestazione manca del tutto, l’atto è nullo.
Se invece è presente, l’atto è valido, anche se la conformità reale non è perfetta — a meno che la falsità non sia evidente e macroscopica.
Il ruolo del Notaio
Il Notaio:
- verifica la presenza formale della dichiarazione o attestazione in atto;
- garantisce la legalità dell’atto e la completezza delle dichiarazioni;
- non effettua controlli tecnici o misurazioni: questi spettano ad altri professionisti (geometri, architetti, ingegneri).
Come chiarito dagli studi del Consiglio Nazionale del Notariato e dagli articoli pubblicati su Federnotizie, il controllo notarile:
“non è controllo di fatto o di stato dei luoghi, ma di forma, struttura e coerenza giuridica del documento.”
In altri termini per chi compra o vende un immobile:
- Il Notaio verifica che l’atto sia completo e valido secondo la legge;
- Il tecnico verifica la conformità materiale tra immobile e planimetria;
- La validità dell’atto non dipende dalla perfetta rispondenza tecnica, ma dalla presenza della dichiarazione o attestazione.
Il controllo notarile non si può mai sostituire al rilievo tecnico, che è sempre consigliato, soprattutto se l’immobile ha subito variazioni nel tempo.
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Conformità catastale: il controllo notarile non è un controllo tecnico.
Conformità catastale: il controllo notarile non è un controllo tecnico.
La recente Cassazione n. 27531/2025 ha ribadito un principio importante, spesso frainteso da Clienti e operatori del settore immobiliare: il Notaio non è tenuto a verificare tecnicamente la conformità catastale dell’immobile.
Il suo controllo ha natura formale e giuridica, non tecnica.
Cosa significa “nullità per difetto di conformità catastale”
La Legge prevede che gli atti di trasferimento immobiliare tra vivi, aventi ad oggetto fabbricati già esistenti, contengano:
- l’identificazione catastale dell’immobile;
- il riferimento alla planimetria depositata;
- la dichiarazione del venditore o l’attestazione del tecnico che lo stato di fatto corrisponde ai dati catastali.
Se questa dichiarazione o attestazione manca del tutto, l’atto è nullo.
Se invece è presente, l’atto è valido, anche se la conformità reale non è perfetta — a meno che la falsità non sia evidente e macroscopica.
Il ruolo del Notaio
Il Notaio:
- verifica la presenza formale della dichiarazione o attestazione in atto;
- garantisce la legalità dell’atto e la completezza delle dichiarazioni;
- non effettua controlli tecnici o misurazioni: questi spettano ad altri professionisti (geometri, architetti, ingegneri).
Come chiarito dagli studi del Consiglio Nazionale del Notariato e dagli articoli pubblicati su Federnotizie, il controllo notarile:
“non è controllo di fatto o di stato dei luoghi, ma di forma, struttura e coerenza giuridica del documento.”
In altri termini per chi compra o vende un immobile:
- Il Notaio verifica che l’atto sia completo e valido secondo la legge;
- Il tecnico verifica la conformità materiale tra immobile e planimetria;
- La validità dell’atto non dipende dalla perfetta rispondenza tecnica, ma dalla presenza della dichiarazione o attestazione.
Il controllo notarile non si può mai sostituire al rilievo tecnico, che è sempre consigliato, soprattutto se l’immobile ha subito variazioni nel tempo.