La legge 8 aprile 2016, n. 49 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2016, ed in vigore dal 15 aprile 2016), espressamente limita l’applicazione della agevolazione fiscale introdotta (pagamento di Euro 200, in luogo della ordinaria imposta di Registro in misura proporzionale ) ai soli acquisti effettuati da soggetti che svolgono attività di impresa.
In altri termini, solo i titolari di imprese individuali, le società di persone e le società di capitali, nonché enti e associazioni (riconosciute o meno) che svolgono, anche occasionalmente, attività di impresa, possono accedere alle importanti agevolazioni fiscali previste per l’acquisto di un immobile tramite la procedura delle aste giudiziarie.
Nessun limite pone la legge, sulla natura e tipologia dell’immobile, nella ipotesi sopra descritta.
Del tutto invariati gli altri due presupposti e precisamente:
- a) che l’acquirente dichiari che intende trasferire l’immobile comprato all’asta entro due anni, con conseguente sanzione amministrativa pecuniaria nel caso di omesso trasferimento;
- b) che i provvedimenti e gli atti siano realizzati entro il 31 dicembre 2016.
Relativamente, invece, agli acquisti effettuati da “privati”, la stessa legge 49/2016 assoggetta l’assegnazione dell’immobile acquistato all’asta alle imposte fisse di registro, ipotecaria e catastale (nella misura di 200 euro ciascuna) solo in presenza delle condizioni di cui alla Nota II-bis all’art. 1 della tariffa parte prima d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131; Nota II-bis (le cd. norme sulla “prima casa di abitazione“, richiamate espressamente anche con riguardo alla disciplina delle relative decadenze).
Tale richiamo normativo introduce una chiarissima limitazione all’oggetto del bene aggiudicato, che deve quindi necessariamente trattarsi di una casa civile un’abitazione (e/o sue pertinenze, nei limiti prescritti dalla suddetta nota II-bis), con espressa esclusione delle abitazioni di categoria A1, A8 e A9.
Fabrizio Santosuosso – Divisione Privati e Famiglie