| S N S / LA BOUTIQVE NOTARILE |
Cessione di crediti futuri: casistiche complesse
La Cassazione, con ord. 16 settembre 2025, n. 25324, afferma che nella cessione di un credito eventuale e futuro, l’effetto traslativo si produce solo quando il credito viene ad esistenza.
 
La prova della sua nascita grava su chi acquista il credito.
 
In altri termini, il semplice contratto di cessione, se non analitico, strutturato e ben articolato, da solo non basta.
 
Vediamo le casistiche più frequenti (e più pericolose) nella pratica
 
A) - Crediti da appalto e SAL
La cessione dei “crediti futuri” verso la stazione appaltante è inefficace finché:
- • lavori non sono eseguiti,
- • il SAL non è approvato,
- • il diritto al pagamento non è maturato.
Nelle predette ipotesi senza SAL o certificato di pagamento, il cessionario non può ottenere il pagamento del credito vantato.
 
B) - Canoni di locazione futuri
Anche in tali ipotesi, il credito nasce solo se il conduttore gode effettivamente dell’immobile nel periodo di riferimento.
Se il contratto si risolve o l’immobile viene rilasciato prima, il credito non nasce e la cessione resta priva di efficacia.
 
C) - Indennizzi assicurativi futuri
Il credito non nasce con la polizza assicurativa, ma:
- • con il sinistro indennizzabile,
- • con l’accertamento del danno,
- • con la liquidazione.
Pertanto assume rilievo ai fini della efficacia della cessione, la relativa perizia.
 
D) - Crediti risarcitori
La cessione di futuri crediti da responsabilità civile è inefficace finché:
- • il danno non è accertato,
- • il titolo non è riconosciuto (sentenza o transazione qualificata).
Se il giudizio è perso, il credito non è mai esistito.
 
E) - Crediti da bonus, incentivi e contributi pubblici
Il credito nasce solo con il Provvedimento attributivo efficace.
Nel caso di semplice domanda presentata o in istruttoria, il credito ceduto è inesistente.
La cessione, da sola, non tutela il cessionario, anche se fatta a mezzo di “escrow notarile”.
 
La mera cessione di crediti futuri non crea crediti.
- • Chi acquista deve provare l’evento genetico del credito.
- • In mancanza di prova, il credito non viene incassato da cessionari ovvero compensato.
 
La struttura contrattuale in caso di cessione di crediti futuri deve:
- identificare con precisione quando il credito nasce
- pretendere documentazione oggettiva
- prevedere clausole di manleva, retrocessione o condizioni risolutive adeguate a tutelare entrambe le parti
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Cessione di crediti futuri: casistiche complesse
La Cassazione, con ord. 16 settembre 2025, n. 25324, afferma che nella cessione di un credito eventuale e futuro, l’effetto traslativo si produce solo quando il credito viene ad esistenza.
 
La prova della sua nascita grava su chi acquista il credito.
 
In altri termini, il semplice contratto di cessione, se non analitico, strutturato e ben articolato, da solo non basta.
 
Vediamo le casistiche più frequenti (e più pericolose) nella pratica
 
A) - Crediti da appalto e SAL
La cessione dei “crediti futuri” verso la stazione appaltante è inefficace finché:
- • lavori non sono eseguiti,
- • il SAL non è approvato,
- • il diritto al pagamento non è maturato.
Nelle predette ipotesi senza SAL o certificato di pagamento, il cessionario non può ottenere il pagamento del credito vantato.
 
B) - Canoni di locazione futuri
Anche in tali ipotesi, il credito nasce solo se il conduttore gode effettivamente dell’immobile nel periodo di riferimento.
Se il contratto si risolve o l’immobile viene rilasciato prima, il credito non nasce e la cessione resta priva di efficacia.
 
C) - Indennizzi assicurativi futuri
Il credito non nasce con la polizza assicurativa, ma:
- • con il sinistro indennizzabile,
- • con l’accertamento del danno,
- • con la liquidazione.
Pertanto assume rilievo ai fini della efficacia della cessione, la relativa perizia.
 
D) - Crediti risarcitori
La cessione di futuri crediti da responsabilità civile è inefficace finché:
- • il danno non è accertato,
- • il titolo non è riconosciuto (sentenza o transazione qualificata).
Se il giudizio è perso, il credito non è mai esistito.
 
E) - Crediti da bonus, incentivi e contributi pubblici
Il credito nasce solo con il Provvedimento attributivo efficace.
Nel caso di semplice domanda presentata o in istruttoria, il credito ceduto è inesistente.
La cessione, da sola, non tutela il cessionario, anche se fatta a mezzo di “escrow notarile”.
 
La mera cessione di crediti futuri non crea crediti.
- • Chi acquista deve provare l’evento genetico del credito.
- • In mancanza di prova, il credito non viene incassato da cessionari ovvero compensato.
 
La struttura contrattuale in caso di cessione di crediti futuri deve:
- identificare con precisione quando il credito nasce
- pretendere documentazione oggettiva
- prevedere clausole di manleva, retrocessione o condizioni risolutive adeguate a tutelare entrambe le parti