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Cassazione 25848/2025: il Notaio non è co-debitore fiscale.
Chiarezza sui limiti della responsabilità tributaria

Con l’ordinanza in oggetto la Cassazione ha posto un punto fermo su una questione cruciale per la professione notarile: il Notaio risponde in via solidale solo per l’imposta principale, non per quella complementare che derivi da successivi accertamenti o dal disconoscimento di agevolazioni, come nel caso della “prima casa”.
 
L’Agenzia delle Entrate aveva liquidato un’imposta di registro integrativa a seguito del disconoscimento dell’agevolazione “prima casa” applicata in un’operazione complessa di permuta a catena.
Come spesso accade, l’Ufficio aveva esteso la richiesta anche al Notaio rogante, in qualità di soggetto solidalmente responsabile dell’imposta.
 
La Cassazione, richiamando un orientamento ormai consolidato, ha escluso questa possibilità con una motivazione limpida e razionale.
 
La responsabilità del Pubblico Ufficiale si limita all’imposta principale, cioè quella immediatamente desumibile dall’atto:
 
Il notaio risponde solidalmente unicamente per l’imposta principale, quella risultante dall’autoliquidazione o da elementi oggettivi e immediatamente rilevabili, senza bisogno di accertamenti o valutazioni giuridiche.”
 
Quando l’imposta deriva da un controllo successivo, come il venir meno di un’agevolazione, una riqualificazione ex art. 20 TUR o qualsiasi accertamento fattuale, essa assume natura complementare e non può essere imputata al Notaio.
 
La procedura telematica non cambia la natura del tributo.

Cassazione 25848/2025: il Notaio non è co-debitore fiscale.
Chiarezza sui limiti della responsabilità tributaria

Con l’ordinanza in oggetto la Cassazione ha posto un punto fermo su una questione cruciale per la professione notarile: il Notaio risponde in via solidale solo per l’imposta principale, non per quella complementare che derivi da successivi accertamenti o dal disconoscimento di agevolazioni, come nel caso della “prima casa”.
 
L’Agenzia delle Entrate aveva liquidato un’imposta di registro integrativa a seguito del disconoscimento dell’agevolazione “prima casa” applicata in un’operazione complessa di permuta a catena.
Come spesso accade, l’Ufficio aveva esteso la richiesta anche al Notaio rogante, in qualità di soggetto solidalmente responsabile dell’imposta.
 
La Cassazione, richiamando un orientamento ormai consolidato, ha escluso questa possibilità con una motivazione limpida e razionale.
 
La responsabilità del Pubblico Ufficiale si limita all’imposta principale, cioè quella immediatamente desumibile dall’atto:
 
Il notaio risponde solidalmente unicamente per l’imposta principale, quella risultante dall’autoliquidazione o da elementi oggettivi e immediatamente rilevabili, senza bisogno di accertamenti o valutazioni giuridiche.”
 
Quando l’imposta deriva da un controllo successivo, come il venir meno di un’agevolazione, una riqualificazione ex art. 20 TUR o qualsiasi accertamento fattuale, essa assume natura complementare e non può essere imputata al Notaio.
 
La procedura telematica non cambia la natura del tributo.