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Autorizzazione notarile alla vendita di beni ereditari di soggetto incapace

Autorizzazione notarile alla vendita di beni ereditari di soggetto incapace: legittima anche senza il parere del Giudice Tutelare

🧾 Il caso

La Corte d’Appello di Milano (9 gennaio 2024) ha rigettato il reclamo della Procura della Repubblica, che contestava un’autorizzazione notarile alla vendita di un immobile ereditario appartenente a un soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno, per assenza del parere preventivo del giudice tutelare.

Contesto normativo

  • Art. 21 D.lgs. 149/2022 (Riforma Cartabia): ha attribuito al notaio il potere di rilasciare autorizzazioni per atti dispositivi relativi a:

    • beni ereditari;

    • soggetti incapaci (minori, interdetti, inabilitati, amministrati di sostegno).

    • L’autorizzazione notarile può sostituire quella del tribunale, con finalità di deflazione giudiziaria e maggiore rapidità decisionale.

La questione controversa

Secondo la Procura:

  • l’autorizzazione notarile non esonera dalla necessità di sentire il giudice tutelare, soprattutto per soggetti incapaci;

  • l’art. 21 richiederebbe una doppia valutazione (interesse dell’incapace + interesse degli altri soggetti) che solo il giudice potrebbe garantire.

🧾 La posizione del notaio

Il notaio ha sostenuto che:

  • la riforma conferisce al notaio competenza piena e autonoma;

  • il notaio, quale pubblico ufficiale qualificato, è idoneo a compiere entrambe le valutazioni richieste;

  • non è prevista l’obbligatorietà del parere del giudice tutelare se si sceglie la via notarile.

🏛 La decisione della Corte d’Appello

La Corte ha confermato:

  • la legittimità dell’autorizzazione notarile, anche senza parere del giudice tutelare;

  • che il notaio è idoneo a compiere la doppia valutazione;

  • che non è necessario l’intervento del giudice, salvo scelta espressa delle parti.

Conclusione operativa

La sentenza consolida l’orientamento favorevole alla piena operatività dell’autorizzazione notarile anche nei casi complessi:

  • beni ereditari di soggetti incapaci;

  • atti urgenti o concordati tra le parti.

➡️ Il parere del giudice tutelare non è necessario se si procede con autorizzazione notarile, purché il notaio effettui una valutazione completa e documentata.

| S N S / FAMILY |
Con oltre 20 anni di esperienza, sempre in Lombardia, ti accompagniamo nella formazione di un atto valido e sicuro

Autorizzazione notarile alla vendita di beni ereditari di soggetto incapace

Autorizzazione notarile alla vendita di beni ereditari di soggetto incapace: legittima anche senza il parere del Giudice Tutelare

🧾 Il caso

La Corte d’Appello di Milano (9 gennaio 2024) ha rigettato il reclamo della Procura della Repubblica, che contestava un’autorizzazione notarile alla vendita di un immobile ereditario appartenente a un soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno, per assenza del parere preventivo del giudice tutelare.

Contesto normativo

  • Art. 21 D.lgs. 149/2022 (Riforma Cartabia): ha attribuito al notaio il potere di rilasciare autorizzazioni per atti dispositivi relativi a:

    • beni ereditari;

    • soggetti incapaci (minori, interdetti, inabilitati, amministrati di sostegno).

    • L’autorizzazione notarile può sostituire quella del tribunale, con finalità di deflazione giudiziaria e maggiore rapidità decisionale.

La questione controversa

Secondo la Procura:

  • l’autorizzazione notarile non esonera dalla necessità di sentire il giudice tutelare, soprattutto per soggetti incapaci;

  • l’art. 21 richiederebbe una doppia valutazione (interesse dell’incapace + interesse degli altri soggetti) che solo il giudice potrebbe garantire.

🧾 La posizione del notaio

Il notaio ha sostenuto che:

  • la riforma conferisce al notaio competenza piena e autonoma;

  • il notaio, quale pubblico ufficiale qualificato, è idoneo a compiere entrambe le valutazioni richieste;

  • non è prevista l’obbligatorietà del parere del giudice tutelare se si sceglie la via notarile.

🏛 La decisione della Corte d’Appello

La Corte ha confermato:

  • la legittimità dell’autorizzazione notarile, anche senza parere del giudice tutelare;

  • che il notaio è idoneo a compiere la doppia valutazione;

  • che non è necessario l’intervento del giudice, salvo scelta espressa delle parti.

Conclusione operativa

La sentenza consolida l’orientamento favorevole alla piena operatività dell’autorizzazione notarile anche nei casi complessi:

  • beni ereditari di soggetti incapaci;

  • atti urgenti o concordati tra le parti.

➡️ Il parere del giudice tutelare non è necessario se si procede con autorizzazione notarile, purché il notaio effettui una valutazione completa e documentata.

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