Skip to main content

Atti istitutivi di TRUSTS: atti viziati da nullità e sanzione al Notaio

Far predisporre un corretto atto di Trust è da considerarsi un importante “investimento familiare”, serio e ponderato, finalizzato ad uno scopo che si reputa importante e meritevole.

Per questo, non esistono soluzioni rapide, preconfezionate e standardizzate.

Solo un impegno, approfondito e meticoloso, che si realizza in più riprese, consente la costituzione di un Trust corretto e privo di problematiche.

Una Commissione Regionale di Disciplina Notarile nazionale ha, infatti, accolto la richiesta del Sovrintendente dell’Archivio Notarile relativamente alla pretesa nullità di più atti istitutivi di Trusts.

In particolare, si è affermato che:

A) l’identità soggettiva del “settlor”, del beneficiario e del trustee;
B) un effetto segregativo dei beni, finalizzato ad assicurare al settlor “il mantenimento dell’attuale tenore e qualità di vita”;
C) l’assenza della figura di un “Guardiano”, ancorché non obbligatoria, o la coincidenza del “Guardiano” con la persona del disponente o trustee;
D) una clausola “protective trust”, di fatto in contrasto con l’art. 2740 del Cc.,

sono circostanze che portano a ritenere detti Trusts confliggenti con molti principi del nostro Ordinamento Giuridico.

Lo stesso Organo Disciplinare Notarile ha ribadito che la funzione del controllo Notarile (e del relativo impegno professionale) è quella di formare un istituto (quello del Trust) che non sia diretto esclusivamente ad eludere le pretese creditorie.

Data l’assenza di pronunce in materia, in luogo della sospensione è stata irrogata al Notaio la sanzione pecuniaria di oltre Euro 15.000,00.

Atti istitutivi di TRUSTS: atti viziati da nullità e sanzione al Notaio

Far predisporre un corretto atto di Trust è da considerarsi un importante “investimento familiare”, serio e ponderato, finalizzato ad uno scopo che si reputa importante e meritevole.

Per questo, non esistono soluzioni rapide, preconfezionate e standardizzate.

Solo un impegno, approfondito e meticoloso, che si realizza in più riprese, consente la costituzione di un Trust corretto e privo di problematiche.

Una Commissione Regionale di Disciplina Notarile nazionale ha, infatti, accolto la richiesta del Sovrintendente dell’Archivio Notarile relativamente alla pretesa nullità di più atti istitutivi di Trusts.

In particolare, si è affermato che:

A) l’identità soggettiva del “settlor”, del beneficiario e del trustee;
B) un effetto segregativo dei beni, finalizzato ad assicurare al settlor “il mantenimento dell’attuale tenore e qualità di vita”;
C) l’assenza della figura di un “Guardiano”, ancorché non obbligatoria, o la coincidenza del “Guardiano” con la persona del disponente o trustee;
D) una clausola “protective trust”, di fatto in contrasto con l’art. 2740 del Cc.,

sono circostanze che portano a ritenere detti Trusts confliggenti con molti principi del nostro Ordinamento Giuridico.

Lo stesso Organo Disciplinare Notarile ha ribadito che la funzione del controllo Notarile (e del relativo impegno professionale) è quella di formare un istituto (quello del Trust) che non sia diretto esclusivamente ad eludere le pretese creditorie.

Data l’assenza di pronunce in materia, in luogo della sospensione è stata irrogata al Notaio la sanzione pecuniaria di oltre Euro 15.000,00.