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| S N S / LA BOUTIQVE NOTARILE |

 

Assemblee Societarie dal 1° ottobre: cosa cambia

Dal 1° ottobre 2026, salvo ulteriori proroghe, termina il regime speciale che per anni ha consentito alle società di svolgere le assemblee mediante mezzi di telecomunicazione con particolare elasticità, anche indipendentemente dalle previsioni dello statuto.
 

Ma questo significa che dal 1° ottobre finiscono le assemblee online?
 

No.
 

Significa, piuttosto, che tornano pienamente centrali le regole ordinarie e, soprattutto, lo statuto della singola società.
 

Sul tema offre indicazioni particolarmente interessanti la Massima n. 216 della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano, dedicata proprio alle modalità di svolgimento delle assemblee dopo la cessazione del regime emergenziale.
 

S.p.A.: torna fondamentale analizzare lo statuto
 

Per le società per azioni la disciplina ordinaria prevede che sia lo statuto a poter consentire l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.
 

La conseguenza pratica è semplice.
 

Prima di convocare un’assemblea di S.p.A. con soci collegati da remoto, non sarà più sufficiente fare affidamento sulla prassi utilizzata negli ultimi anni.
 

Occorrerà verificare cosa prevede lo statuto.
 

Una S.p.A. con soci a Milano, Londra e New York potrà certamente continuare ad utilizzare la videoconferenza, ma dovrà farlo nel rispetto della propria disciplina statutaria.
 

Per le S.r.l. la situazione è diversa
 

Ed è forse questo uno degli aspetti meno conosciuti.
 

Per le S.r.l. non esiste una disposizione corrispondente a quella prevista per le S.p.A.
 

Da questa differenza normativa la Commissione Società di Milano trae una conseguenza molto significativa: nella S.r.l. la partecipazione dei soci mediante mezzi di telecomunicazione può essere ammessa anche se lo statuto non la prevede espressamente, purché naturalmente non la vieti.
 

Quindi, ad esempio, una S.r.l. con tre soci residenti rispettivamente a Milano, Londra e Dubai e uno statuto che nulla dica sulla videoconferenza non deve necessariamente modificare lo statuto per consentire loro di partecipare a distanza.
 

Naturalmente devono essere garantite identificazione dei partecipanti, effettiva partecipazione alla discussione ed esercizio del voto.
 

Presidente e notaio devono trovarsi nella stessa stanza?
 

Anche qui la risposta della Commissione milanese è particolarmente moderna.
 

Non necessariamente.
 

Quando viene indicato un luogo fisico per l’assemblea, secondo la Massima è sufficiente che in quel luogo si trovi il soggetto verbalizzante e, quindi, il notaio quando il verbale è notarile.
 

Il presidente può trovarsi altrove e dirigere l’assemblea mediante collegamento a distanza, purché il sistema utilizzato gli consenta concretamente di esercitare le proprie funzioni.
 

Immaginiamo quindi:
 

notaio a Milano;
presidente a Roma;
soci collegati da Londra, Parigi e New York.
 

La distanza fisica, di per sé, non impedisce lo svolgimento dell’assemblea.
 

E se non esistesse nemmeno una sala assembleare?
 

La riflessione diventa ancora più interessante quando si passa dall’assemblea “con partecipanti a distanza” all’assemblea interamente virtuale.
 

Secondo la ricostruzione della Commissione milanese, nel rispetto delle condizioni richieste e purché lo statuto non lo vieti, è possibile arrivare a una riunione nella quale il luogo di svolgimento sia esclusivamente virtuale.
 

È un passaggio concettuale importante.
 

La tecnologia non è più soltanto lo strumento attraverso il quale qualcuno partecipa da lontano a un’assemblea che si svolge fisicamente altrove.
 

Può diventare essa stessa la modalità attraverso la quale l’assemblea si svolge integralmente.
 

Cosa conviene fare adesso?
 

La fine del regime speciale non dovrebbe essere considerata semplicemente come un ritorno al passato.
 

È piuttosto l’occasione per controllare se uno statuto scritto dieci, venti o trent’anni fa sia ancora adeguato al modo in cui oggi la società opera realmente.
 

Questo vale soprattutto per holding familiari, società con soci residenti all’estero, gruppi internazionali e imprese con una compagine distribuita geograficamente.
 

Non significa necessariamente modificare lo statuto.
 

Significa innanzitutto leggerlo.
 

Perché dal 1° ottobre la domanda non sarà:
 

“Si possono ancora fare assemblee online?”
 

La domanda corretta sarà:
 

“Come può questa società svolgere legittimamente la propria assemblea a distanza?”
 

La videoconferenza, dunque, non scompare.
 

Scompare il regime eccezionale che per anni ha consentito di utilizzarla prescindendo, entro determinati limiti, dalle regole statutarie.
 

E per molte società potrebbe essere il momento giusto per verificare se il proprio statuto appartenga ancora al modo in cui l’impresa funzionava vent’anni fa oppure a quello in cui deve funzionare oggi.
 

Approfondimento elaborato alla luce della Massima n. 216 della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano.
 

Questa la trovo più efficace per LinkedIn: il commercialista e l’imprenditore capiscono immediatamente il problema, mentre il collega notaio riconosce chiaramente quali affermazioni derivano dalla Massima e non vengono spacciate per dato normativo testuale.
 

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Assemblee Societarie dal 1° ottobre: cosa cambia

Dal 1° ottobre 2026, salvo ulteriori proroghe, termina il regime speciale che per anni ha consentito alle società di svolgere le assemblee mediante mezzi di telecomunicazione con particolare elasticità, anche indipendentemente dalle previsioni dello statuto.
 

Ma questo significa che dal 1° ottobre finiscono le assemblee online?
 

No.
 

Significa, piuttosto, che tornano pienamente centrali le regole ordinarie e, soprattutto, lo statuto della singola società.
 

Sul tema offre indicazioni particolarmente interessanti la Massima n. 216 della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano, dedicata proprio alle modalità di svolgimento delle assemblee dopo la cessazione del regime emergenziale.
 

S.p.A.: torna fondamentale analizzare lo statuto
 

Per le società per azioni la disciplina ordinaria prevede che sia lo statuto a poter consentire l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.
 

La conseguenza pratica è semplice.
 

Prima di convocare un’assemblea di S.p.A. con soci collegati da remoto, non sarà più sufficiente fare affidamento sulla prassi utilizzata negli ultimi anni.
 

Occorrerà verificare cosa prevede lo statuto.
 

Una S.p.A. con soci a Milano, Londra e New York potrà certamente continuare ad utilizzare la videoconferenza, ma dovrà farlo nel rispetto della propria disciplina statutaria.
 

Per le S.r.l. la situazione è diversa
 

Ed è forse questo uno degli aspetti meno conosciuti.
 

Per le S.r.l. non esiste una disposizione corrispondente a quella prevista per le S.p.A.
 

Da questa differenza normativa la Commissione Società di Milano trae una conseguenza molto significativa: nella S.r.l. la partecipazione dei soci mediante mezzi di telecomunicazione può essere ammessa anche se lo statuto non la prevede espressamente, purché naturalmente non la vieti.
 

Quindi, ad esempio, una S.r.l. con tre soci residenti rispettivamente a Milano, Londra e Dubai e uno statuto che nulla dica sulla videoconferenza non deve necessariamente modificare lo statuto per consentire loro di partecipare a distanza.
 

Naturalmente devono essere garantite identificazione dei partecipanti, effettiva partecipazione alla discussione ed esercizio del voto.
 

Presidente e notaio devono trovarsi nella stessa stanza?
 

Anche qui la risposta della Commissione milanese è particolarmente moderna.
 

Non necessariamente.
 

Quando viene indicato un luogo fisico per l’assemblea, secondo la Massima è sufficiente che in quel luogo si trovi il soggetto verbalizzante e, quindi, il notaio quando il verbale è notarile.
 

Il presidente può trovarsi altrove e dirigere l’assemblea mediante collegamento a distanza, purché il sistema utilizzato gli consenta concretamente di esercitare le proprie funzioni.
 

Immaginiamo quindi:
 

notaio a Milano;
presidente a Roma;
soci collegati da Londra, Parigi e New York.
 

La distanza fisica, di per sé, non impedisce lo svolgimento dell’assemblea.
 

E se non esistesse nemmeno una sala assembleare?
 

La riflessione diventa ancora più interessante quando si passa dall’assemblea “con partecipanti a distanza” all’assemblea interamente virtuale.
 

Secondo la ricostruzione della Commissione milanese, nel rispetto delle condizioni richieste e purché lo statuto non lo vieti, è possibile arrivare a una riunione nella quale il luogo di svolgimento sia esclusivamente virtuale.
 

È un passaggio concettuale importante.
 

La tecnologia non è più soltanto lo strumento attraverso il quale qualcuno partecipa da lontano a un’assemblea che si svolge fisicamente altrove.
 

Può diventare essa stessa la modalità attraverso la quale l’assemblea si svolge integralmente.
 

Cosa conviene fare adesso?
 

La fine del regime speciale non dovrebbe essere considerata semplicemente come un ritorno al passato.
 

È piuttosto l’occasione per controllare se uno statuto scritto dieci, venti o trent’anni fa sia ancora adeguato al modo in cui oggi la società opera realmente.
 

Questo vale soprattutto per holding familiari, società con soci residenti all’estero, gruppi internazionali e imprese con una compagine distribuita geograficamente.
 

Non significa necessariamente modificare lo statuto.
 

Significa innanzitutto leggerlo.
 

Perché dal 1° ottobre la domanda non sarà:
 

“Si possono ancora fare assemblee online?”
 

La domanda corretta sarà:
 

“Come può questa società svolgere legittimamente la propria assemblea a distanza?”
 

La videoconferenza, dunque, non scompare.
 

Scompare il regime eccezionale che per anni ha consentito di utilizzarla prescindendo, entro determinati limiti, dalle regole statutarie.
 

E per molte società potrebbe essere il momento giusto per verificare se il proprio statuto appartenga ancora al modo in cui l’impresa funzionava vent’anni fa oppure a quello in cui deve funzionare oggi.
 

Approfondimento elaborato alla luce della Massima n. 216 della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano.
 

Questa la trovo più efficace per LinkedIn: il commercialista e l’imprenditore capiscono immediatamente il problema, mentre il collega notaio riconosce chiaramente quali affermazioni derivano dalla Massima e non vengono spacciate per dato normativo testuale.