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Trust estero con trustee a Malta:
riconosciuto soggetto autonomo d’imposta

📌 Trust estero con trustee a Malta: riconosciuto soggetto autonomo d’impostaRisposta AE n. 145/2025

Con la Risposta n. 145 del 24 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la qualifica di soggetto fiscalmente autonomo a un trust irrevocabile di diritto inglese, fiscalmente domiciliato a Malta, istituito da un residente italiano.

👤 Il disponente, escluso dai benefici, ha conferito una partecipazione non qualificata in una società italiana.

Trustee è una fiduciaria maltese autorizzata dalla MFSA, mentre il protector è un avvocato italiano senza legami familiari con il disponente.

📘 Punti chiave:

  • Il trustee dispone di pieni poteri discrezionali sulla gestione e distribuzione del patrimonio.

  • L’istante è “excluded person” e non potrà mai beneficiare del trust.

  • L’Investment Adviser svizzero opera sotto autorizzazione FINMA, ma al momento non ha ancora mandato attivo.

  • La segregazione patrimoniale e l’assenza di poteri gestori in capo al disponente escludono ogni forma di interposizione fittizia.

📎 Conclusione dell’Agenzia:
Alla luce della documentazione e delle clausole dell’atto istitutivo, il trust è considerato fiscalmente autonomo ex art. 37, co. 3, DPR 600/1973, in linea con la prassi.

Un precedente importante per la pianificazione patrimoniale internazionale.

Trust estero con trustee a Malta:
riconosciuto soggetto autonomo d’imposta

📌 Trust estero con trustee a Malta: riconosciuto soggetto autonomo d’impostaRisposta AE n. 145/2025

Con la Risposta n. 145 del 24 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la qualifica di soggetto fiscalmente autonomo a un trust irrevocabile di diritto inglese, fiscalmente domiciliato a Malta, istituito da un residente italiano.

👤 Il disponente, escluso dai benefici, ha conferito una partecipazione non qualificata in una società italiana.

Trustee è una fiduciaria maltese autorizzata dalla MFSA, mentre il protector è un avvocato italiano senza legami familiari con il disponente.

📘 Punti chiave:

  • Il trustee dispone di pieni poteri discrezionali sulla gestione e distribuzione del patrimonio.

  • L’istante è “excluded person” e non potrà mai beneficiare del trust.

  • L’Investment Adviser svizzero opera sotto autorizzazione FINMA, ma al momento non ha ancora mandato attivo.

  • La segregazione patrimoniale e l’assenza di poteri gestori in capo al disponente escludono ogni forma di interposizione fittizia.

📎 Conclusione dell’Agenzia:
Alla luce della documentazione e delle clausole dell’atto istitutivo, il trust è considerato fiscalmente autonomo ex art. 37, co. 3, DPR 600/1973, in linea con la prassi.

Un precedente importante per la pianificazione patrimoniale internazionale.