Trust e imposta di donazione:
stretta dell’Agenzia per i conferimenti a trust successivi
⚖ Trust e imposta di donazione: stretta dell’Agenzia per i conferimenti a trust successivi
Interpello 170/2025 – Le nuove linee guida dopo il d.lgs. 139/2024
Con risposta n. 170/2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale – ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni – delle attribuzioni patrimoniali da un trust originario a trust successivi, istituiti dal medesimo trustee e a favore delle famiglie dei beneficiari.
 
🔍 Contesto operativo
Il trust originario, istituito in Italia, prevedeva una durata di 20 anni e la ripartizione finale del patrimonio in quote uguali tra le linee di discendenza dei tre disponenti.
Il trustee ha successivamente istituito, come previsto dal regolamento, tre trust distinti (Trust 1, 2 e 3), ciascuno per la famiglia di un disponente, con scopi di protezione e gestione familiare.
 
🏛 La posizione dell’Agenzia
L’Agenzia ha qualificato i trust successivi come veri e propri beneficiari del trust originario. Conseguenza:
- • Il trasferimento di beni (azioni e immobili) dal trust originario ai trust successivi realizza il presupposto impositivo dell’imposta di donazione (art. 4-bis D.lgs. 346/1990, introdotto dal D.lgs. 139/2024);
- • Si applica l’aliquota dell’8% in assenza di vincoli parentali tra disponenti e trust successivi;
- • Le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura proporzionale sui beni immobili;
- • La segregazione del trust originario si considera conclusa, essendo stato raggiunto lo scopo originario di conservazione e ordinamento del gruppo familiare.
📌 Implicazioni concrete per notai e planner patrimoniali
Questa posizione segna un punto fermo: ogni trasferimento intermedio a trust successivi è fiscalmente rilevante.
Non è più possibile considerare tali atti come meri conferimenti neutri. Serve:
- Analisi puntuale del regolamento istitutivo;
- Valutazione ex ante delle implicazioni in termini di aliquote ed esenzioni;
- Coordinamento con le nuove norme introdotte nel 2024.
📣 Per i professionisti del wealth planning
Attenzione massima alla progettazione dei trust familiari multigenerazionali: la forma non basta più, conta la sostanza degli effetti giuridici ed economici.
L’imposta scatta se l’attribuzione implica una disgregazione patrimoniale o una modifica strutturale nella titolarità sostanziale.
⸻
✅ Per consulenze strutturate su trust e fiscalità patrimoniale, il nostro studio è a disposizione per casi complessi e personalizzati.
Trust e imposta di donazione:
stretta dell’Agenzia per i conferimenti a trust successivi
⚖ Trust e imposta di donazione: stretta dell’Agenzia per i conferimenti a trust successivi
Interpello 170/2025 – Le nuove linee guida dopo il d.lgs. 139/2024
Con risposta n. 170/2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale – ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni – delle attribuzioni patrimoniali da un trust originario a trust successivi, istituiti dal medesimo trustee e a favore delle famiglie dei beneficiari.
 
🔍 Contesto operativo
Il trust originario, istituito in Italia, prevedeva una durata di 20 anni e la ripartizione finale del patrimonio in quote uguali tra le linee di discendenza dei tre disponenti.
Il trustee ha successivamente istituito, come previsto dal regolamento, tre trust distinti (Trust 1, 2 e 3), ciascuno per la famiglia di un disponente, con scopi di protezione e gestione familiare.
 
🏛 La posizione dell’Agenzia
L’Agenzia ha qualificato i trust successivi come veri e propri beneficiari del trust originario. Conseguenza:
- • Il trasferimento di beni (azioni e immobili) dal trust originario ai trust successivi realizza il presupposto impositivo dell’imposta di donazione (art. 4-bis D.lgs. 346/1990, introdotto dal D.lgs. 139/2024);
- • Si applica l’aliquota dell’8% in assenza di vincoli parentali tra disponenti e trust successivi;
- • Le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura proporzionale sui beni immobili;
- • La segregazione del trust originario si considera conclusa, essendo stato raggiunto lo scopo originario di conservazione e ordinamento del gruppo familiare.
📌 Implicazioni concrete per notai e planner patrimoniali
Questa posizione segna un punto fermo: ogni trasferimento intermedio a trust successivi è fiscalmente rilevante.
Non è più possibile considerare tali atti come meri conferimenti neutri. Serve:
- Analisi puntuale del regolamento istitutivo;
- Valutazione ex ante delle implicazioni in termini di aliquote ed esenzioni;
- Coordinamento con le nuove norme introdotte nel 2024.
📣 Per i professionisti del wealth planning
Attenzione massima alla progettazione dei trust familiari multigenerazionali: la forma non basta più, conta la sostanza degli effetti giuridici ed economici.
L’imposta scatta se l’attribuzione implica una disgregazione patrimoniale o una modifica strutturale nella titolarità sostanziale.
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