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Trust e imposta di donazione:
stretta dell’Agenzia per i conferimenti a trust successivi

⚖ Trust e imposta di donazione: stretta dell’Agenzia per i conferimenti a trust successivi

Interpello 170/2025 – Le nuove linee guida dopo il d.lgs. 139/2024

Con risposta n. 170/2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale – ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni – delle attribuzioni patrimoniali da un trust originario a trust successivi, istituiti dal medesimo trustee e a favore delle famiglie dei beneficiari.

 

🔍 Contesto operativo

Il trust originario, istituito in Italia, prevedeva una durata di 20 anni e la ripartizione finale del patrimonio in quote uguali tra le linee di discendenza dei tre disponenti.

Il trustee ha successivamente istituito, come previsto dal regolamento, tre trust distinti (Trust 1, 2 e 3), ciascuno per la famiglia di un disponente, con scopi di protezione e gestione familiare.

 

🏛 La posizione dell’Agenzia

L’Agenzia ha qualificato i trust successivi come veri e propri beneficiari del trust originario. Conseguenza:

  • • Il trasferimento di beni (azioni e immobili) dal trust originario ai trust successivi realizza il presupposto impositivo dell’imposta di donazione (art. 4-bis D.lgs. 346/1990, introdotto dal D.lgs. 139/2024);
  • Si applica l’aliquota dell’8% in assenza di vincoli parentali tra disponenti e trust successivi;
  • • Le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura proporzionale sui beni immobili;
  • • La segregazione del trust originario si considera conclusa, essendo stato raggiunto lo scopo originario di conservazione e ordinamento del gruppo familiare.

📌 Implicazioni concrete per notai e planner patrimoniali

Questa posizione segna un punto fermo: ogni trasferimento intermedio a trust successivi è fiscalmente rilevante.

Non è più possibile considerare tali atti come meri conferimenti neutri. Serve:

  • Analisi puntuale del regolamento istitutivo;
  • Valutazione ex ante delle implicazioni in termini di aliquote ed esenzioni;
  • Coordinamento con le nuove norme introdotte nel 2024.

📣 Per i professionisti del wealth planning

Attenzione massima alla progettazione dei trust familiari multigenerazionali: la forma non basta più, conta la sostanza degli effetti giuridici ed economici.

L’imposta scatta se l’attribuzione implica una disgregazione patrimoniale o una modifica strutturale nella titolarità sostanziale.

Per consulenze strutturate su trust e fiscalità patrimoniale, il nostro studio è a disposizione per casi complessi e personalizzati.

Trust e imposta di donazione:
stretta dell’Agenzia per i conferimenti a trust successivi

⚖ Trust e imposta di donazione: stretta dell’Agenzia per i conferimenti a trust successivi

Interpello 170/2025 – Le nuove linee guida dopo il d.lgs. 139/2024

Con risposta n. 170/2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale – ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni – delle attribuzioni patrimoniali da un trust originario a trust successivi, istituiti dal medesimo trustee e a favore delle famiglie dei beneficiari.

 

🔍 Contesto operativo

Il trust originario, istituito in Italia, prevedeva una durata di 20 anni e la ripartizione finale del patrimonio in quote uguali tra le linee di discendenza dei tre disponenti.

Il trustee ha successivamente istituito, come previsto dal regolamento, tre trust distinti (Trust 1, 2 e 3), ciascuno per la famiglia di un disponente, con scopi di protezione e gestione familiare.

 

🏛 La posizione dell’Agenzia

L’Agenzia ha qualificato i trust successivi come veri e propri beneficiari del trust originario. Conseguenza:

  • • Il trasferimento di beni (azioni e immobili) dal trust originario ai trust successivi realizza il presupposto impositivo dell’imposta di donazione (art. 4-bis D.lgs. 346/1990, introdotto dal D.lgs. 139/2024);
  • Si applica l’aliquota dell’8% in assenza di vincoli parentali tra disponenti e trust successivi;
  • • Le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura proporzionale sui beni immobili;
  • • La segregazione del trust originario si considera conclusa, essendo stato raggiunto lo scopo originario di conservazione e ordinamento del gruppo familiare.

📌 Implicazioni concrete per notai e planner patrimoniali

Questa posizione segna un punto fermo: ogni trasferimento intermedio a trust successivi è fiscalmente rilevante.

Non è più possibile considerare tali atti come meri conferimenti neutri. Serve:

  • Analisi puntuale del regolamento istitutivo;
  • Valutazione ex ante delle implicazioni in termini di aliquote ed esenzioni;
  • Coordinamento con le nuove norme introdotte nel 2024.

📣 Per i professionisti del wealth planning

Attenzione massima alla progettazione dei trust familiari multigenerazionali: la forma non basta più, conta la sostanza degli effetti giuridici ed economici.

L’imposta scatta se l’attribuzione implica una disgregazione patrimoniale o una modifica strutturale nella titolarità sostanziale.

Per consulenze strutturate su trust e fiscalità patrimoniale, il nostro studio è a disposizione per casi complessi e personalizzati.