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| S N S / La Tua Casa Firmata Milano – Brescia |
Chi paga le spese condominiali in caso di vendita dell’immobile?

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Chi paga le spese condominiali in caso di vendita dell’immobile?

Quando si acquista un immobile in condominio, è essenziale chiarire:

  1. chi risponde delle spese condominiali, sia ordinarie che straordinarie;

  2. chi risponde in caso di spese non pagate dal venditore;

  3. chi risponde in caso di spese non pagate da altri condomini.

1. Criterio generale: il principio temporale

A norma dell’art. 63 disp. att. c.c., le spese condominiali si imputano:
al venditore, per quelle riferite a periodi anteriori all’atto notarile;
all’acquirente, per quelle successive.

2. Spese deliberate prima, pagate dopo

Se l’assemblea ha approvato una spesa prima del rogito, la giurisprudenza prevalente ritiene obbligato il venditore, anche se la richiesta di pagamento avviene successivamente.

Le parti possono pattuire diversamente, ed è fondamentale che tale accordo risulti nell’atto notarile.

3. Cosa accade se il venditore è moroso (non ha cioè pagato)?

Qui interviene un principio molto importante:

“Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente.”

In pratica:
• Il condominio può chiedere il pagamento anche all’acquirente per morosità relative all’anno corrente e a quello precedente.
• L’acquirente ha però diritto di rivalsa verso il venditore.

➡️ È indispensabile richiedere la liberatoria dell’amministratore prima dell’atto e inserire una clausola di manleva nel rogito.

4. Morosità di altri condomini: l’acquirente risponde?

No. Il nuovo proprietario non risponde mai delle morosità di altri condomini.

Tuttavia, può trovarsi coinvolto indirettamente se l’assemblea delibera fondi speciali o ripartizioni straordinarie.

5. Cosa è necessario verificare prima del rogito, insieme al Notaio?
Richiedere liberatoria condominiale all’amministratore
• Verificare:
 – assenza di morosità del venditore
 – presenza di spese straordinarie già deliberate
 – eventuali contenziosi o criticità economiche del condominio

| S N S / La Tua Casa firmata Milano - Brescia | ti assiste nel controllo di tutto questo e nella gestione delle relative clausole contrattuali.

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Quando si acquista un immobile in condominio, è essenziale chiarire:

  1. chi risponde delle spese condominiali, sia ordinarie che straordinarie;

  2. chi risponde in caso di spese non pagate dal venditore;

  3. chi risponde in caso di spese non pagate da altri condomini.

1. Criterio generale: il principio temporale

A norma dell’art. 63 disp. att. c.c., le spese condominiali si imputano:
al venditore, per quelle riferite a periodi anteriori all’atto notarile;
all’acquirente, per quelle successive.

2. Spese deliberate prima, pagate dopo

Se l’assemblea ha approvato una spesa prima del rogito, la giurisprudenza prevalente ritiene obbligato il venditore, anche se la richiesta di pagamento avviene successivamente.

Le parti possono pattuire diversamente, ed è fondamentale che tale accordo risulti nell’atto notarile.

3. Cosa accade se il venditore è moroso (non ha cioè pagato)?

Qui interviene un principio molto importante:

“Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente.”

In pratica:
• Il condominio può chiedere il pagamento anche all’acquirente per morosità relative all’anno corrente e a quello precedente.
• L’acquirente ha però diritto di rivalsa verso il venditore.

➡️ È indispensabile richiedere la liberatoria dell’amministratore prima dell’atto e inserire una clausola di manleva nel rogito.

4. Morosità di altri condomini: l’acquirente risponde?

No. Il nuovo proprietario non risponde mai delle morosità di altri condomini.

Tuttavia, può trovarsi coinvolto indirettamente se l’assemblea delibera fondi speciali o ripartizioni straordinarie.

5. Cosa è necessario verificare prima del rogito, insieme al Notaio?
Richiedere liberatoria condominiale all’amministratore
• Verificare:
 – assenza di morosità del venditore
 – presenza di spese straordinarie già deliberate
 – eventuali contenziosi o criticità economiche del condominio

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