INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Considerato che il D.L. 63/2013, conv. con modif. dalla L. 90/2013, contieneagevolazioni finalizzate a favorire il miglioramento dell'efficienza energeticadegli edifici ed il recupero del patrimonio edilizio, la circolare forniscechiarimenti su alcune questioni interpretative.

Ad esempio il citato decreto ha prorogato al 31.12.2013 la detrazione per tali interventi, contestualmente elevando dal 55% al 65% l'aliquota della detrazione; mentre la proroga è fino al 30.6.2014 per gli interventi su parti comuni condominiali o su tutte le unità immobiliari del condominio.

 

La proroga al 31.12.2013 riguarda tutte le tipologie di interventi di efficienza energetica, ex art. 1, co. 344 e segg., L. 296/2006, ovvero:

interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, con un limite massimo della detrazione di e 100.000. Tali interventi sono definiti in funzione del risultato da conseguire in termini di riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale dell'intero fabbricato e, pertanto, qualsiasi intervento che incida sulla prestazione energetica dell'edificio, realizzando la maggior efficienza energetica richiesta dalla normativa, è ammesso al beneficio fiscale;

interventi su edifici esistenti riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, con un limite massimo della detrazione di e 60.000;

- installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, sempre con il limite di e 60.000;

sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, con un limite massimo della detrazione di e 30.000;

sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia, con un comune limite massimo della detrazione di e 30.000;

sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria, con un comune limite massimo di e 30.000. Per quanto riguarda invece la decorrenza dell'agevolazione, si precisa che l'aliquota del 65% si applica alle spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2013.

 

LEGGI L'ARTICOLO

 

Torna a "Consulenza e Pareri Scritti"