IMU” – “TRISE” – “TASI” e “TARI” LE NUOVE TASSE SULLA CASA, CHE DEVI CONOSCERE

La nuova LEGGE DI STABILITÀ’ prevede niente IMU 2013 sulle prime abitazioni (le cd. PRIME CASE), ma introduce una nuova tassa.

La nuova TRISE (composta da TASI + TARI) si applica sui cd. “servizi comunali”, che tutti i proprietari e affittuari dovranno pagare.

La prima (A), sui rifiuti urbani.

La seconda (B), sui quei servizi comunali non divisibili (illuminazione, manutenzione marciapiedi).

 

A

La Tari (tassa sui rifiuti) e’ pagata in base al possesso (o detenzione a qualsiasi titolo) di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Calcolata sui metri quadri, completata dalla Tarip sull’effettivo volume di rifiuti prodotti.

 

B

La Tasi, invece, si applica sulla stessa base imponibile dell’Imu (senza alcuna detrazione) più 50%.
La Tasi si applica per “il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti’.
Base imponibile: quella dell’Imu con l’aliquota uno per mille (ricorda però che i Comuni hanno la facoltà di deliberare la riduzione o l’incremento dell’aliquota).

 

Per l’abitazione principale, la somma Tasi più Imu non può superare l’aliquota massima Imu.

La Tasi, conseguentemente, non si applicherebbe all’abitazione principale, perché l’aliquota massima Imu è zero (salve le aliquote Imu e Tasi decise dal singolo Comune).
Dal 2014, le rate della Trise andranno saldate il 16 gennaio, 16 aprile, 16 luglio ed il 16 ottobre di ogni anno, anche se compete agli enti locali la definizione del numero di rate e delle scadenze da applicare.

 

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