NOTAI IN ITALIA:  QUEL GRANDE DATO MANCANTE

In Italia si è più volte correttamente affermata l'importanza degli Ordini professionali, ritenuti fondamentali per la tutela del Cittadino.
Tutela alla base di numerose e significative decisioni disciplinari ed indicata in molte norme deontologiche (es. art. 16 ult.co. Principi di Deontologia Professionale dei Notai G.U. 30/7/2008).
Nel settore dei Notai, l'Ordine locale (che ha poteri di iniziativa disciplinare sugli iscritti) prende il nome di CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTUALE, che è un Organo Pubblico (soggetto alla Legge 241/90 delle P.A.) composto da Colleghi Notai, eletti dagli stessi Notai del Distretto di appartenenza.
In sintesi:
- controllori eletti dai controllati;
- con funzione di tutela per i Cittadini;
- con un enorme potere disciplinare sui Colleghi (possibilità di vedere parcelle, controllare dove, come e quanto stipulano, oltre molte altre importanti facoltà sensibili da un punto di vista concorrenziale).
Un sistema quindi (quello del Notariato  italiano oggi in vigore) basato su un PRIMO ASSUNTO, già molto discutibile:
1) IL CONTROLLORE, CHE DEVE TUTELARE I CITTADINI, E' ANCHE UN CONCORRENTE.
(cfr. Corte di Giustizia - Sentenza dalla Grande Sezione in data 24/5/11).
Si aggiunga, inoltre, che in Italia nessuna norma (se non blande indicazioni di deontologia, che però dovrebbero sensibilizzare etica e moralità) impone ai "Notai controllori" di non ricandidarsi per fare parte dell'Organo Pubblico.
Ed ecco, quindi, il SECONDO ASSUNTO del sistema Notarile italiano, ancora più discutibile:
2) IN MOLTI CASI I CONTROLLORI, CHE DEVONO TUTELARE I CITTADINI, SONO SEMPRE GLI STESSI, A VOLTE ANCHE PER DECENNI.
(Cfr.  in questo Blog: "Elezioni Consigli Notarili Nazionali: il "simpatico" filo conduttore").
A questo punto una domanda nasce, ancor prima che spontanea, decisa.
Ma quante volte la doverosa attività ispettiva e disciplinare che, si e' detto, dovrebbe tutelare TUTTI I CITTADINI,  e' stata (in concreto) esercitata dal singolo Organo Pubblico (Consiglio Notarile Locale), proprio nei confronti di quei Notai che compongono il medesimo Consiglio Notarile?
Chi controlla, ad esempio, se un Cittadino che ha mandato un esposto riguardante un supponente Notaio/consigliere, viene in concreto tutelato?
Auspichiamo, per trasparenza che deve connotare ogni Pubblica Amministrazione, la comunicazione di un dato nazionale percentuale preciso. Anche, evidentemente, come segnale di assoluta smentita. I mezzi per attuare un controllo significativo (utile per sostenere, se veramente tale, la validità del sistema)  esistono.
Non vorremmo,  però, durante una lunga attesa, trarre già le conclusioni del TERZO AVVILENTE e PREOCCUPANTE ASSUNTO del sistema Notarile italiano.
Nell'attesa, ribadiamo comunque che le regole sono vecchie, tutelano rendite di posizione e, certamente, vanno cambiate.
Occorre, evidentemente, oltre ad un impegno politico e un doveroso intervento della Magistratura, sia Ordinaria che Amministrativa, anche un intervento delle Procure in relazione ai poteri amministrativi di competenza (art. 153 - 1 - lett. A legge 89/1913).
Ogni segno di cambiamento e' spesso segno di civiltà.

Fabrizio Santosuosso

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6 Risposte

  1. Valerio Spallina

    Egregio Notaio Santosuosso,

    Le posso assicurare che nel Distretto Notarile di Palermo vi sono notai che non conoscono come espletare la loro professione e commettono errori gravi.
    Questo se sono in buona fede.Ma potrebbero essere in malafede. Io non sono nella posizione di giudicare fra malafed e buonafede, ma ignoranza o collusione mi sembrano entrambe la medesima malattia del sistema notarile di Palermo.
    Il nome della città dice molto, anzi tutto.
    Con stima

  2. SANTOSUOSSO

    Gentile Zampaglione,
    grazie dell’intervento. Il mio articolo, però, non riguarda la legalità della “fase giudicante” del sistema sanzionatorio (che peraltro, almeno per il primo grado di giudizio, viene fortemente criticato dall’Autorita’ Garante per la Concorrenza).
    Il punto di collasso del sistema disciplinare notarile
    nazionale, ovviamente d’iniziativa consiliare diretta, e’:
    A) l’iniziativa e tutta l’istrruttoria disciplinare (con enormi poteri) e’ compiuta da diretti concorrenti, oltretutto del medesimo distretto;
    B) manca un dato pubblico su quante volte quella attività officiosa viene esercitata nei confronti di un Consigliere.
    Veramente grottesco sostenere che, siccome sono Consiglieri, non Commettono illeciti disciplinari per dare il “buon esempio”. Se così fosse, una soluzione ottima per ridurre il numero degli illeciti disciplinari ci sarebbe: eleggere nei Consigli sempre i più scorretti.
    Grazie dell’intervento.
    FABRIZIO SANTOSUOSSO

  3. Antonella Trapanese

    Sono io che ringrazio te.
    Innanzitutto per aver pubblicato il commento e per avermi consentito così di rimediare ad un IMPERDONABILE (?) errore del quale mi scuso con tutti i lettori.
    In effetti quando ho inserito il commento per errore ho inviato un testo corretto male e quando ho provato a correggerlo dal blog in attesa di moderazione non sono riuscita a modificarlo.
    Colpa dell’ora tarda o delle mie limitate conoscenze informatiche non saprei.
    Ora ho la possibilità di rimediare.
    Ritornando al punto 1) deve leggersi così :
    “1) Il consiglio notarile già prima della riforma del 2006 era competente solo sulla vigilanza e sull’irrogazione delle sanzioni disciplinari minori (avvertimento e censura).
    Le altre maggiori sanzioni (ammenda, sospensione e destituzione) erano di competenza del giudice ordinario in un giudizio civile che si articolava in tre gradi di giudizio: il primo innanzi al tribunale, il secondo innanzi alla corte di appello ed il terzo innanzi alla corte di Cassazione.
    A seguito della riforma tutte le sanzioni sono di competenza della Co.re.di. (Commissione regionale di disciplina) presieduta da un magistrato.”
    Quindi ancora scusa a tutti e grazie per lo spazio.
    Quanto ai consiglieri credo che siano i primi a dover dare l’esempio, quindi non mi meraviglierei più di tanto se non ci fossero procedimenti a loro carico.
    Infine concordo con te sulla diplomazia….ma ognuno di noi ha le sue doti, pregi e difetti.
    Coraggio, avrai pure delle belle qualità ed è il momento di spenderne qualcuna per il bene comune!
    Ti manderò una mail in privato.
    Cordialmente
    Antonella

  4. Alessandro Zampaglione

    Gentile Collega Santosuosso,
    vorrei fare qualche precisazione anche io sul punto da te evidenziato.
    Come tu dici, correttamente, i Consigli Notarili hanno un potere ispettivo molto penetrante e, qualora riscontrassero degli illeciti, potrebbero intraprendere l’iniziativa disciplinare, che, per altro, spetta anche al PM ed al Conservatore dell’Archivio.
    Per semplificare, a favore di coloro che non sono avvezzi a questioni di questo tipo, il Cn, nei casi in cui decide di intraprendere il procedimento disciplinare, rappresenta “una parte”, cioè l’accusa, come il PM, nel processo penale.
    Pertanto, il notaio viene giudicato non dal proprio CN, ma, in I grado, da una Commissione Regionale di Disciplina, che è presieduta da un magistrato ed è formata da due notai di distretti diversi da quello al quale appartiene il notaio “accusato”. Successivamente, il notaio sanzionato può impugnare (con reclamo) il provvedimento di I grado innanzi alla Corte D’Appello (art. 158-bis) e, successivamente, in Cassazione (art. 158-ter). Ovviamente, in secondo e terzo grado, il notaio viene giudicato soltanto da magistrati e non da colleghi.
    Questo è il procedimento sanzionatorio, che garantisce al notaio di difendersi dalle accuse mossegli, innanzi a magistrati indipendenti.
    Quindi, mi sembra che il notaio sia sufficientemente garantito nei suoi diritti di difesa, anche ai sensi dell’art. 24 Cost.
    Detto questo, sembra evidente che, se tre organi giudicanti dovessero ritenere il notaio colpevole delle infrazioni addebitategli, probabilmente (utilizziamo sempre il condizionale), le accuse erano fondate.
    Pertanto, non vedo quale sia il problema, dato che il CN è solo una parte del procedimento disciplinare. Sarebbe come prendersela con le procure della Repubblica per il potere che hanno.
    Inoltre, le sentenze, vanno rispettate sia quando chiariscono io principio di concorrenza, sia quando sanzionano un notaio. Non sarebbe corretto condividere le prime e contestare le seconde, quando, poi, provengono dagli stessi giudici (normalmente, la Cassazione).
    Un discorso a parte, poi, meriterebbe la definizione di concorrenza, ma non è questo il tema del post.
    Spero di aver contribuito anche io a chiarire meglio il funzionamento del procedimento disciplinare.

  5. Gentile Antonella,
    preliminarmente Ti ringrazio dell’attenzione e del commento, che però non condivido. O meglio condivido in piccolissima parte.
    In relazione alle Tue precisazioni:
    a) per quanto riguarda il Tuo punto 1), pur essendo Tu un Presidente di Consiglio Notarile purtroppo pare non conosci il sistema sanzionatorio notarile nazionale.
    Oggi, sia “avvertimento” che “censura” possono essere solo irrogate dalla Co.re.di (Il Consiglio non può irrogare alcunchè, nemmeno avvertimento e censura: cfr. artt. 93 bis, 93 ter e 135 Legge Notarile).
    Tuttavia il Suo potere istruttorio è, come ha evidenziato più volte l’Antitrust e Consiglio di Stato, enorme e senza limiti, anche in relazione a sensibili dati concorrenziali (assumere prove, informazioni, documenti, proporre appelli tardivi e incidentali, ecc. ecc.).
    Sempre in relazione al Tuo punto 1), citi correttamente l’art. 127 Legge Notarile che però, in concreto, avalla pienamente quanto affermato nell’articolo pubblicato: infatti il controllo Ministeriale pur essendo stato attuato con precisi (avvilenti ma doverosi) “Richiami Scritti” fatti a più Consigli Notarili, non sembra abbiano mai sortito iniziative disciplinari concrete a carico dei richiamati. In sintesi un controllo formale e non sostanziale, ancora da approfondire e mai perseguito;
    b) per quanto riguarda il Tuo punto 2), Ti ricordo l’art. 23 dei principi di deontologia professionale, che non menzioni.
    Gli stessi durano in carica tre anni ma, di fatto, in moltissimi Consigli si hanno cariche reiterate o protratte continuativamente al termine del triennio;
    c) in relazione al Tuo punto 3) non posso che essere soddifatto. Tuttavia Ti chiedo se prima di essere Presidente Tu sia mai stata Consigliere e per quanto tempo e se nel Vostro Consiglio negli ultimi 15 anni sia mai stato aperto un procedimento disciplinare su iniziativa del Consiglio a carico di un Consigliere?
    Anche io lavoro 10/12 ore al giorno, dedicando poi altre ore al mio aggiornamento professionale.
    “Mettermi in gioco nel mio Distretto” ? Caratterialmente la diplomazia non è una mia dote (credo che un buon consiglere debba essere un buon mediatore) e quindi non lo ho mai fatto, anche se intimamente sono convinto che potrei essere utile per molte iniziative, anche per il seguito che ho in buona parte della opinione pubblica. Purtroppo l’invidia professionale in tempi di crisi è acciecante e quindi ogni minimo tentativo sarebbe sicuramente inutile.
    Concludo con due Tue frasi:
    – 1) un blog non è una “sedia da dove sparare colpi a zero”, bensì un luogo democratico dove confrontarsi;
    – 2) Le “regole della democrazia vanno accettate da tutti” quando le stesse sono trasparenti, chiare e per ognuno di noi. Non solo per alcuni.

    Grazie, comunque e veramente, del Tuo prezioso contributo
    FABRIZIO SANTOSUOSSO

  6. Antonella Trapanese

    Qualche precisazione si rende doverosa.
    1) Il consiglio notarile è competente solo sulla vigilanza e sull’irrogazione delle sanzioni disciplinari minori (avvertimento e censura).
    Tutte le altre sanzioni sono di competenza della Co.re.di. (Commissione regionale di disciplina) presieduta da un magistrato.
    Il procedimento disciplinare nei confronti dei notai è stato il primo a rispettare le nuove regole fissate dalla riforma delle professioni.
    Quanto alla vigilanza sui consigli riporto integralmente il nuovo testo dell’art.127 della legge notarile come modificato dalla riforma del 2006:
    «Art. 127. – 1. Il Ministero della giustizia esercita l’alta vigilanza su tutti i notai, i consigli notarili distrettuali e l’Amministrazione degli archivi notarili e puo’ ordinare le ispezioni ritenute opportune.”
    2) Imembri del consiglio notarile durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
    Se in alcuni consigli “sono sempre gli stessi” evidentemente non c’è materia per il ricambio.
    3) Sono Presidente di un consiglio notarile, eletta a febbraio 2011, il mio mandato di consigliere scade a febbraio 2014 ed ho 52 anni. Gli altri componenti del consiglio (formato da altri 6 consiglieri) hanno rispettivamente anni 41 il segretario (notaio dal luglio 2006), anni 49 il tesoriere (notaio da ottobre 1999) e tutti gli altri pressapoco la mia età.
    Lavoro 9-10 ore al giorno anche a casa e spendo molte energie per cercare equilibri e soluzioni per i cittadini ed i colleghi in genere.
    Questo lavoro mi piace molto e mi impegna davvero tanto.
    A questo punto una domanda vorrei farle o meglio farti, da collega.
    Quanto del tuo prezioso tempo sei disposto a spendere per le riforme del notariato?
    Ti sei mai “messo in gioco” candidandoti nel tuo distretto?
    Le regole della democrazia vanno accettate da tutti.
    Troppo comodo sparare a zero dalla sedia senza rimboccarsi le maniche e provare a fare qualcosa di concreto.
    Cordialmente
    Antonella Trapanese

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