AGEVOLAZIONI PRIMA CASA E CESSIONE DEL “VECCHIO” IMMOBILE ENTRO UN ANNO

 

LA LEGGE

La Legge di Stabilità 2016 estende l’agevolazione "prima casa’" al contribuente che, già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni, acquisti un nuovo immobile, a condizione che proceda alla cessione della casa di proprietà entro un anno dal nuovo acquisto.

In sintesi, si può godere di tutte le agevolazioni sulla prima casa (imposta ridotta al 2% sulla rendita ovvero IVA al 4%, imposte ipotecarie e catastali pari a complessivi 100 Euro)  anche se si possiede un altro immobile.

Lo stesso dicasi nella ipotesi in cui anzichè comprare una nuova casa, la si riceva in donazione o in successione (si pensi al caso di chi ha già un immobile e ne riceve un'altro in successione ereditaria o in donazione dai genitori ovvero dal coniuge o da un terzo soggetto).

 

L'OBBLIGO DI "CESSIONE" ENTRO UN ANNO

La Legge, però, ammette questa agevolazione solo se si rivende il vecchio immobile entro un anno dalla data del rogito notarile di acquisto del nuovo.

Non basta sottoscrivere un contratto preliminare di vendita della vecchia casa (anche se in forma notarile), ma occorre necessariamente la stipula dell'atto definitivo, entro 12 mesi dal nuovo acquisto.

Tuttavia non è strettamente necessario vendere il "vecchio" immobile, ma basta stipulare (come detto, tassativamente entro l'anno), qualsiasi atto notarile idoneo a dismettere definitivamente la proprietà della vecchia casa: quindi anche donare, trasferire in luogo di un pagamento, eccetera.

 

IL "VECCHIO" IMMOBILE CHE SI DEVE CEDERE ENTRO UN ANNO

Ulteriore requisito richiesto dalla Legge è che il vecchio immobile (cioè quello che si detiene e che si deve vendere entro un anno) sia stato originariamente acquistato con le agevolazioni prima casa (anche se ricevuto per donazione o successione, ma sempre a suo tempo agevolata).

Pertanto il bonus fiscale non compete in nessun caso se la "vecchia" casa non sia stata acquistata con il regime agevolato.

Tuttavia non è necessario che la casa nuova si trovi nello stesso Comune dell'immobile da cedere entro un anno, ben potendo essere in un diverso Comune.

 

LA POSSIBILITA' IMMEDIATA DI RICHIESTA DEL CREDITO DI IMPOSTA

La Agenzia delle Entrate (Circolare N.ro 12/E dell'8/4/16) ha coerentemente ritenuto che il credito di imposta spetta anche nella ipotesi in esame.

In altri termini, nell'atto di acquisto del nuovo immobile "agevolato prima casa", il Notaio avrà cura di far immediatamente effettuare la richiesta del credito d'imposta alla parte acquirente.

Il tutto nei limiti naturalmente  dell'imposta di Registro o dell'IVA a suo tempo pagata e semprechè si proceda alla cessione dell'immobile vecchio entro un anno.

 

LA SANZIONE SE NON SI RIVENDE IL "VECCHIO" IMMOBILE ENTRO UN ANNO

Se non si cede il vecchio immobile  entro l'anno, in ogni caso si decade dalla agevolazione.

Tuttavia:

  1. a) se entro l'anno si presenta apposita istanza (autodenuncia), si pagherà solo la differenza d'imposta (pari al 7% sulla rendita) e gli interessi legali;
  2. b) decorso inutilmente l'anno senza nessuna autodenuncia,  l'Agenzia delle Entrate richiederà la differenza di imposta (7%), gli interessi legali ed una sanzione pari al 30% sulla differenza d'imposta non pagata.

 

Chiedi maggiori informazioni al Tuo Notaio.

 

Fabrizio Santosuosso - Divisione Privati e Famiglie / Prima casa e mutuo

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